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martedì 25 febbraio 2014

Seminari del 15 marzo, 12 aprile e 7 maggio 2014 a Roma

Indennizzo inail e responsabilità civile Roma 15 marzo – Seminario in aula accreditato 7 ore CNF – Relatore: Cons. Marco Rossetti (Corte di Cassazione) I reati informatici e la prova digitale nel processo penale Roma 12 aprile – Seminario in aula di 7 ore – Relatore: Avv. Bruno Fiammella – Iscriviti ora: sconto 10% La difesa nel contratto di conto corrente e di mutuo Roma 7 maggio – Seminario in aula di 7 ore – Relatore: Avv. A. Tanza – Iscriviti ora: sconto 10% Maggiori info su www.altalex.it

sabato 22 febbraio 2014

Seminari del 3, 10 e 17 marzo 2014

Lunedì 3 marzo 2014 ore 14.00
Spazi Visivi – Approfondimenti Sociali del Diritto
C.S.I. - Lo scrigno di Lady Heather
Per visualizzare la locandina cliccare qui


Lunedì 10 marzo 2014 ore 14.00
Spazi Visivi – Approfondimenti Sociali del Diritto
Tutti dentro
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Lunedì 17 marzo 2014 ore 12.00
Il Procuratore Sportivo
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Lunedì 17 marzo 2014 ore 14.00
Spazi Visivi – Approfondimenti Sociali del Diritto
Dalle 9 alle 5 – Orario continuato
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mercoledì 4 dicembre 2013

I CONTRATTI DI APPALTO E SUBAPPALTO

I CONTRATTI DI APPALTO E SUBAPPALTO

Normativa, tecniche contrattuali, arbitrato e contenzioso
Roma 12 dicembre 2013
seminario, 7 ore in aula

Relatore: Avv. Valerio Sangiovanni

Formazione continua avvocati: accreditato 7 ore CNF

martedì 3 dicembre 2013

SEMINARI DEL 7, 12, 13 E 14 DICEMBRE

Soluzioni concordate alla crisi d'impresa. Novità del D.L. 69/2013
Roma 7 dicembre  Dott. F. Miccio (Magistrato) – Accreditato per avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili

I contratti di appalto e subappalto. Normativa, tecniche contrattuali, arbitrato e contenzioso
Roma 12 dicembre  Accreditato 7 ore CNF – Avv. Valerio Sangiovanni

Corso avanzato sull'esecuzione forzata
Roma 13 e 14 dicembre Dott. R. Rossi (Magistrato) – Accreditato 14 ore CNF

La nuova riforma forense: novità già vigenti e indicazioni sui prossimi decreti attuativi
Roma 14 dicembre  Accreditato 4 ore CNF in materia di ordinamento forense, validi per le materie obbligatorie – Prof. Avv. Gianluigi Toffoloni
Maggiori info su http://shop.altalex.com/corsi-in-aula.html

CONVEGNO DI DEONTOLOGIA GLI OBBLIGHI DELL'AVVOCATO FAMILIARISTA

CONVEGNO DEONTOLOGIA GLI OBBLIGHI DEONTOLOGICI DELL'AVVOCATO FAMILIARISTA Richiesti 3 cred
iti deontologici Consiglio Ordine Avvocati di Roma SABATO 7 DICEMBRE ore 9,30 - 13.30 Sala convegni della Chiesa Valdese di Roma in Via Pietro Cossa 40. Contributo affitto sala e spese segreteria euro 5. Sarà consentito l'accesso soltanto ai Colleghi Avvocati e Praticanti in possesso della Tessera di riconoscimento professionale. Per prenotazioni inviare email, compilando il modulo sottostante (selezionando il consenso all'invio di ulteriori comunicazioni), a: tuteladeidiritti@hotmail.it oppure dirittodellafamiglia@email.it RICHIESTA DI PRENOTAZIONE Il sottoscritto ________________________ nato a ___________ il ____________ Studio in ____________ Via ___________ Tessera Professionale _______________Consiglio dell'Ordine di _____________________ chiede di partecipare al convegno CONVEGNO IN MATERIA DEONTOLOGICA. GLI OBBLIGHI DEONTOLOGICI DELL'AVVOCATO FAMILIARISTA Richiesti 3 crediti deontologici Consiglio Ordine Avvocati di Roma sabato 7 dicembre ore 9,30 - 13.30 Sala convegni della Chiesa Valdese di Roma in Via Pietro Cossa 40. Contributo affitto sala e spese segreteria euro 5. Sala convegni della Chiesa Valdese di Roma in Via Pietro Cossa 40 Autorizzo il trattamento dei miei dati personale O Consento all'associazione Centro Nazionale Studi e Ricerche sul diritto della Famiglia e dei minori e La tutela dei Diritti, di utilizzare i miei dati per informazioni relative ai convegni e corsi che saranno organizzati O non consento all'associazione Centro Nazionale Studi e Ricerche sul diritto della Famiglia e dei minori e La Tutela dei Diritti di utilizzare i miei dati per informazioni relative ai convegni e corsi che saranno organizzati

giovedì 28 novembre 2013

RESPONSABILITA' SANITARIA, MEDICA E DELLA STRUTTURA SANITARIA Dopo il c.d. Decreto Balduzzi in materia di “medicina difensiva”

PROGRAMMA

AreaLegale
IniziativaConvegno
TITOLORESPONSABILITA' SANITARIA, MEDICA E DELLA STRUTTURA SANITARIA
Dopo il c.d. Decreto Balduzzi in materia di “medicina difensiva”
Evento accreditato dal C.N.F.: 7 crediti formativi
Sede, dataMilano, venerdì 6 dicembre 2013
RelatoriDomenico Chindemi
Magistrato. Consigliere della Corte di Cassazione. Presidente della Commissione Tributaria della Regione Piemonte. Docente incaricato di Diritto Privato presso l'Università Bocconi di Milano.
Autore di numerose pubblicazioni tra cui "Il danno alla persona dopo le Sezioni Unite", 2009 Maggioli Editore.
ProgrammaIl Decreto Balduzzi in materia di “medicina difensiva”
- Svolgimento della prestazione professionale secondo linee guida e buone pratiche elaborate dalla comunita' scientifica nazionale e internazionale: effetti in tema di responsabilità civile e penale
- Esame Ord. Trib. Milano 21 marzo 2013 di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale
- Natura giuridica: scriminante o abolitio criminis
- Nozione di linee guida, buone pratiche, protocolli
- Limiti alla applicazione della applicare la scriminante o l’abolitio criminis se trattasi di linee guida proprie dei singoli ospedali o ASL
- Limiti all’esonero da responsabilità penale per colpa lieve del medico in caso di negligenza e imprudenza anche nel caso di rispetto delle linee guida
- Prescrizione di esami diagnostici inappropriati al solo scopo di evitare responsabilita' civili
- Illecito civile con riferimento alla medesima condotta scriminata dalla colpa lieve in sede penale
- Responsabilità contrattuale e eaquiliana in caso di condotta scriminata penalmente dalla colpa lieve
- Risarcimento del danno non patrimoniale da responsabilità medica in caso di esclusione di reato per osservanza delle linee guida
- Le linee guida devono essere prodotte nel giudizio civile o possono formare oggetto direttamente di CTU?
- incidenza delle linee-guida nella valutazione delle CTU
- come comportarsi in caso di più linee guida
- Riordino e unificazione in poliambulatorio dei medici di famiglia
- Responsabilità individuale del c.d. “medico di famiglia” o allargata a tutti i medici di famiglia che fanno parte del poliambulatorio?
- Applicazione al poliambulatorio del c.d. “medico di famiglia” delle norme in tema di successione nella posizione di garanzia
- Applicazione i al poliambulatorio del medico di famiglia dei profili di responsabilità dei medici della guardia medica
- Rispetto delle linee guida per idonee certificazioni mediche e effettuazione di controlli sanitari sui praticanti l’attività sportiva: nuovi profili di responsabilità;
- Dotazione e impiego, da parte di societa' sportive professionistiche e dilettantistiche di defibrillatori semi-automatici e di altri eventuali dispositivi salvavita: effetti in tema di responsabilità del medico sportivo e delle società sportive

Dalla responsabilità del medico alla responsabilità sanitaria: criteri di imputazione e nesso causale
- La responsabilità da contatto.
- La colpa lieve, la colpa grave e nesso causale.
- Il grado di diligenza del medico ai fini della valutazione di liceità della prestazione sanitaria.
- I limiti di applicabilità dell'art. 2236 cod. civ.
- La responsabilità nei confronti del nascituro.
- La responsabilità nella chirurgia estetica.

La responsabilità del medico e della struttura sanitaria
- Il contratto di "assistenza ospedaliera": contenuto e limiti
- La responsabilità:
per fatto del personale medico;
per fatto del personale sanitario;
contrattuale del chirurgo libero-professionista che opera in clinica
privata;
del medico pubblico dipendente;
del "medico di famiglia";
per fatto proprio e per insufficiente ed inidonea gestione della struttura;
per infezioni nosocomiali, vaccinazioni ed emotrasfusioni;
per omessa vigilanza.

Il consenso informato tra tutela del paziente e salvaguardia della professionalità medica: contenuto, forma e requisiti di validità alla luce dei nuovi orientamenti della Suprema Corte.
- L'obbligo di informazione.
- La forma e il contenuto del consenso.
- La rilevanza del consenso del paziente.
- I requisiti di validità del consenso.
- I soggetti legittimati a prestare il consenso.
- Criteri risarcitori e prova del danno

Profili processuali
- tecnica di formulazione della domanda risarcitoria;
- questioni legate alla CTU medico legale in ambito sanitario
(criteri di individuazione del CTU,utilità di una consulenza collegiale, possibilità i sottoporre al CTU eventuali quesiti concernenti il pregiudizio morale ed esistenziale)
- Costituzione di parte civile
- effetti della sentenza di assoluzione e condanna nel giudizio civile risarcitorio
- rilevanza del principio di non contestazione nel giudizio civile
- obbligo di sottoporre preliminarmente alle parti le questioni rilevabili d’Ufficio non dedotte
- onere della prova: principi processuali
- Diverso termine di prescrizione nel giudizio civile e penale; applicazione della prescrizione penale al giudizio civile, limiti.

La responsabilità sanitaria i il risarcimento dei danni non patrimoniali: i criteri risarcitori e le implicazioni delle teorie della responsabilità adottate
- Tipicità del danno non patrimoniale
- Fattispecie risarcibili:
1) casi previsti dalla legge;
2) interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., limitata ai diritti inviolabili della persona, connotati dalla gravità dell’offesa
- Inquadramento della responsabilità medica all’interno dell’una o dell’altra fattispecie tipica: conseguenze
- Il diritto alla vita e il diritto alla salute tra autonomia e risarcimento per violazione del consenso.
- La liquidazione unitaria e la personalizzazione del danno
- I mezzi di prova. Il principio della vicinanza alla prova
- Il danno riflesso.
- L'ambito di risarcibilità, limitato o meno, alla sfera familiare.
- La perdita di chances ricollegata all'esercizio di attività professionali
e sua utilizzabilità in caso di colpa professionale.
- La responsabilità contabile del medico per colpa sanitaria e per fatto illecito doloso

Criteri di valutazione e accertamento delle “nuove micro permanenti” nella responsabilità medica
- Le nuove micro permanenti nella responsabilità medica
- Necessità di postumi obiettivamente apprezzabili
- Differenza tra postumi obiettivamente accertabili e postumi a lenta regressione
- Necessità di accertamento clinico strumentale obiettivo
- Possibilità di accertamento visivo
- Natura giuridica: norme processuali o sostanziali
- Nuovo quesito di CTU da sottoporre al medico legale.
DestinatariAvvocati, medici legale, Aziende sanitarie ed ospedaliere
ObiettiviLa ricostruzione della responsabilità sanitaria, la sua “esplosione”, le interconnessioni con il progresso scientifico, assieme all’evoluzione del danno alla persona degli ultimi trent’anni, sono tra le determinanti dell’attuale responsabilità del personale sanitario e delle relative strutture di appartenenza.
Il seminario si propone di illustrare le principali novità sul tema in un quadro utile ad incrementare la capacità di gestire il contenzioso connesso alla erogazione di prestazioni sanitarie in maniera proficua.
Nel corso si approfondiranno anche i rapporti tra i meccanismi di risk management e organizzazione delle strutture sanitarie sulla allocazione della responsabilità e dell’onere della prova alla luce del principio di vicinanza della prova.
Principali cardini dell’analisi, assieme agli standard di diligenza richiesti e alla natura della responsabilità, saranno le tematiche della causalità, del consenso informato e della prova e quantificazione del danno.
Ad esempio, nel trattare del consenso informato, si illustreranno i criteri e le modalità con cui deve essere raccolto e le eventuali responsabilità per l'insufficiente informazione, anche alla luce delle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del novembre 2008, che hanno confermato la qualificazione del pregiudizio non patrimoniale, quale danno conseguenza. Ancora , e sempre come esempio, si analizzerà la problematica della "perdita di chances" e le sue implicazioni per le evoluzioni future della responsabilità sanitaria.
Orari di svolgimento9.00 – 13.00 e 14.30 – 18.00 (Registrazione partecipanti dalle ore 8.30)
Quota di partecipazioneEuro 170,00 (+ IVA se dovuta)
Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni)
La quota comprende:- accesso alla sala lavori - materiale didattico - coffee break
Sede di svolgimentoHotel NH Machiavelli - Via Lazzaretto, 5 - tel. 02 631141 - nhmachiavelli@nh-hotels.com
Sito Internet
Crediti formativiEvento accreditato dal C.N.F.: 7 crediti formativi
Modalità di iscrizione e partecipazione
L’iscrizione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'inizio del convegno/seminario ed accompagnata da copia del documento attestante il versamento dell'intera quota.
Le iniziative sono a numero chiuso.
Qualora l'annullamento dell'iscrizione venga comunicato a meno di 7 giorni dall’evento, verrà trattenuta l'intera quota di partecipazione. È sempre possibile la sostituzione del nominativo di uno o più iscritti.
La segreteria apre mezz’ora prima dell’inizio del convegno/seminario e rimane a disposizione dei partecipanti per tutta la sua durata.
In relazione al numero delle adesioni, la Direzione potrà spostare ad altra data lo svolgimento delle iniziative.
Essa, inoltre, si riserva in ogni momento e senza preavviso, di apportare modifiche al contenuto dei convegni/seminari ed alla composizione del corpo docente.
La Direzione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire valido titolo di qualificazione professionale.
Nel caso in cui l’evento sia stato accreditato ai fini della formazione permanente, si prega di prendere visione del relativo regolamento del Ordine/Collegio competente per la sede dell'evento.

Per maggiori informazioni contattare la segreteria (tel 0541/628784).

"LA LEGGE DI RIFORMA PROFESSIONALE" convegno di deontologia

Martedì 3 dicembre 2013 ore 13.00-16.00, Università eCampus via del Tritone 169, ROMA
Convegno di deontologia
INTRODUCEAvv. Antonino Galletti
Il ruolo del Consiglio dell"Ordine degli avvocati di fronte alle riforme
INTERVENGONOAvv. Elisabetta Rampelli
L"Avvocatura soggetto costituzionale nella giurisdizione, l"Avvocatura soggetto politico nella società

Avv. Andrea Giordano
Ordine forense e potestà disciplinare: tra normativa italiana e dinamiche europee

Avv. Francesca Ciavarella
Il CNF alla luce della legge di riforma professionale
MODERAAvv. Marco Proietti
Il convegno è gratuito e accreditato presso il Consiglio dell"Ordine degli avvocati di Roma per 3 crediti formativi deontologici.

Posti disponibili 100

Per informazioni e prenotazioni
centrostudi@uniecampus.it
Tel. 06 69940111

Per informazioni e prenotazioni 
centrostudi@eniecampus.it
06.69940111

Convegni del 2, 9, 10 e 16 dicembre 2013


Lunedì 2 dicembre 2013 ore 13.00
La divisione dei beni ereditari
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Lunedì 9 dicembre 2013 ore 12.30
La deontologia dell’Avvocato amministrativista
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Martedì 10 dicembre 2013 ore 15.30
L’accertamento patrimoniale nei procedimenti di diritto di famiglia
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Lunedì 16 dicembre 2013 ore 15.00
Misure coercitive civili e tutela dei diritti
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Convegni del 4, 6, e 11 dicembre 2013

Mercoledì 4 dicembre 2013 ore 15.30
Riforma forense: più voci a confronto
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Venerdì 6 dicembre 2013 ore 11.30
La responsabilità parapenale degli Enti
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Mercoledì 11 dicembre 2013 ore 12.00
La responsabilità medica
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martedì 26 novembre 2013

Sezioni unite civili - sentenza n. 26278 del 25 novembre 2013

Sezioni Unite: la cancelleria della Suprema corte deve comunicare gli adempimenti per evitare l’inammissibilità. Con la sentenza n. 26278 del 25 novembre 2013 le Sezioni unite civili hanno risolto una questione, ritenuta “di massima di particolare importanza”, formulata con ordinanza interlocutoria n. 6771/2012 dalla Seconda Sezione e inerente la necessità o meno di comunicare alla parte assente, sia pure ritualmente avvisata, l’ordinanza adottata direttamente all’udienza pubblica ed in camera di consiglio, nel giudizio di cassazione. La questione di massima devoluta alle Sezioni Unite è la seguente: “se delle ordinanza adottate in udienza nel giudizio di cassazione in assenza dei difensori delle parti, ai quali l’avviso di udienza sia stato ritualmente notificato, e segnatamente dell’ordinanza con la quale venga disposta la integrazione del contradditorio, debba o no essere dato avviso dalla cancelleria della Corte ai difensori delle parti non presenti”. La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui «l'ordinanza con la quale la Corte di cassazione disponga, in udienza pubblica o in sede di adunanza camerale, la rinnovazione della notificazione del ricorso o l'integrazione del contraddittorio, quando sia emessa in assenza delle parti costituite, rappresentate dai rispettivi difensori, deve essere comunicata a cura della cancelleria». Questo perché nel giudizio di cassazione la partecipazione del difensore delle parti all'udienza di discussione, della cui fissazione gli stessi siano stati ritualmente e tempestivamente avvisati, non comporta l'insorgenza di un onere in capo al difensore di essere presente alla detta udienza, rientrando la partecipazione effettiva del difensore nell'ambito della esplicazione delle attività connesse all'esercizio del diritto di difesa; ne consegue che, trattandosi di esercizio di facoltà, non può essere ipotizzato alcun effetto negativo per la parte che non se ne avvalga, e segnatamente quello di considerare comunque presente il difensore all'udienza della quale ha avuto l'avviso di fissazione, con la conseguenza della perdita del diritto alla comunicazione dei provvedimenti eventualmente adottati dal Collegio direttamente in udienza. Né dal mancato esercizio della facoltà di partecipare all'udienza di discussione può ritenersi discenda un onere di diligenza, a carico del difensore, di attivarsi presso la cancelleria della Corte al fine di acquisire informazioni in ordine all'esito della udienza stessa.

lunedì 25 novembre 2013

Lo spot che incoraggia le bambine a diventare ingegneri….

http://www.ilpost.it/2013/11/24/spot-goldieblox/

Cass. Civ. 18615 del 5 agosto 2013 Sul mancato rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e sanzioni disciplinari

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente - Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - Dott. MAMMONE Giovanni - rel. Consigliere - Dott. MANCINO Rossana - Consigliere - Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 10731-2011 proposto da: D.V.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato DI GIOIA GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato BARBAGALLO BRUNO, giusta delega in atti; - ricorrente - contro COSMI SUD SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTO FIORENTINO, 41, presso lo studio dell'avvocato FERRARA CARMELO FABRIZIO, rappresentata e difesa dall'avvocato INFANTINO LORENZO SALVATORE, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 411/2010 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 02/11/2010 r.g.n. 504/09; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine rigetto. Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Gela, D.V.G. impugnava il licenziamento irrogatogli da Cosmi Sud soc. coop. r.l. in data 11.09.07 per aver rifiutato di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) obbligatoli per l'accesso sul luogo di lavoro. Costituitasi in giudizio, la società datrice chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva venisse accertata la legittimità di alcune sanzioni disciplinari irrogate prima del recesso. 2.- Rigettate entrambe le domande, proposto appello principale dal lavoratore e incidentale dal datore, la Corte d'appello di Caltanissetta con sentenza in data 2.11.10 rigettava l'impugnazione principale e dichiarava assorbita l'incidentale. 3.- La Corte osservava che la soc. Cosmi Sud era incaricata dell'esecuzione dei lavori di manutenzione all'interno dello stabilimento della Raffineria di Gela s.p.a. e che l'accesso al cantiere era consentito solo ai lavoratori muniti dei DPI imposti dal D.Lgs. n. 624 del 1994. Il D.V., che aveva il dovere di rendere la prestazione lavorativa con le modalità e nel rispetto delle disposizioni organizzative impartite dal datore di lavoro, ivi comprese quelle attinenti l'utilizzo dei DPI, in più occasioni aveva rifiutato di ricevere detti dispositivi, disattendendo le disposizioni impartite dal datore per la tutela della sicurezza del lavoro. Nonostante fossero state irrogate per tale motivo due sanzioni disciplinari conservative (in date 15.03.07 e 27.07.07), il D.V. aveva ulteriormente rifiutato di ottemperare ad un ordine di servizio del 27.07.07 che gli imponeva il ritiro dei DPI, di modo che il datore gli aveva inibito l'accesso al luogo di lavoro nei giorni dal 2 al 10.08.07 e il successivo 13.08.07 gli aveva contestato la violazione dei doveri a lui posti dalla normativa di sicurezza, dal codice disciplinare e dal rapporto di lavoro. Valutato il comportamento del lavoratore, il giudice riteneva che costui si fosse reso gravemente inadempiente e che, pertanto, il licenziamento era da ritenere legittimo. 4.- Avverso questa sentenza il D.V. propone ricorso, contrastato con controricorso e memoria dalla soc. Cosmi Sud. Diritto MOTIVI DELLA DECISIONE 5.- I motivi di impugnazione del D.V. possono essere sintetizzati come segue. 5.1.- Carenza di motivazione, in quanto il giudice di appello non avrebbe dato conto di un evento risultante agli atti, e cioè che in data 23.08.07 si era svolto un incontro tra lavoratore e datore, nel corso del quale quest'ultimo aveva concesso un termine ulteriore (fino al 23.08.07, in aggiunta a quello di cinque giorni fissato nella lettera di contestazione 13.08.07) per dare le sue giustificazioni; tale circostanza avrebbe dovuto essere considerata ai fini della individuazione della condotta tenuta dal lavoratore, soprattutto in ragione del fatto che il egli non aveva più avuto la possibilità di ritirare i DPI essendogli inibito l'accesso al luogo di lavoro, di modo che anche alla data del 23.07.08 era impossibilitato a dare giustificazioni (primo motivo). 5.2.- Carenza di motivazione, in quanto il giudice avrebbe dato per scontato che il 27.07.07 il D.V. avesse ricevuto un ordine di servizio da tale M. (poi sentito a teste) che gli faceva obbligo di ritirare i DPI, mentre tale circostanza non risulta dagli atti, ove per quella data risulta solo consegnata (a mezzo ufficiale giudiziario) il documento contenente l'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa relativa a precedenti violazioni; la lettera di contestazione del 13.08.07, pertanto, non farebbe altro che richiamare le contestazioni già coperte con la sanzione disciplinare (secondo motivo). 5.3.- Violazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 e degli artt. 228 e 230 c.p.c., nonchè carenza di motivazione, in quanto il giudice avrebbe indebitamente dato per scontato il ripetuto rifiuto del D.V. a ricevere i DPI, mentre invece costui aveva contestato le sanzioni disciplinari conservative irrogategli per i pregressi pretesi rifiuti ed aveva richiesto la costituzione dei collegi arbitrali ex art. 7 dello statuto dei lavoratori, di modo che le sanzioni erano rimaste sospese. Parte convenuta aveva evitato la costituzione del collegio ed aveva rimesso la questione al giudice proponendo domanda riconvenzionale per consentire l'accertamento della legittimità delle sanzioni; tale accertamento non era stato tuttavia compiuto dal giudice, il quale aveva ritenuto inammissibile la riconvenzionale. Il convincimento del giudice, in ogni caso, si sarebbe creato per una carente verbalizzazione delle dichiarazioni rese dall'attore in sede di interrogatorio formale, mentre invece il giudice, di fronte alla sommarietà della verbalizzazione, avrebbe dovuto chiedersi se la risposta fosse o meno indice della volontà confessoria (terzo motivo). 5.4.- Violazione dell'art. 1334 c.c., censurandosi la sentenza nella parte in cui ritiene che l'ordine di servigio scritto 27.07.07 recante la disposizione di prendere in carico i DPI - costituente atto unilaterale del potere direttivo del datore di lavoro, per sua natura recettizio - potesse ritenersi effettivamente conosciuto dal D.V., nonostante risultasse agli atti che egli non l'avesse ricevuto e che comunque non erano rispettate le modalità di consegna previste dall'art. 1335 c.c. (quarto motivo). 5.5.- Violazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 e carenza di motivazione, avendo il giudice assegnato carattere recidivante alle precedenti sanzioni disciplinari, senza tenere conto che contro le stesse il lavoratore aveva promosso la costituzione del collegio arbitrale e che la richiesta in questione risultava paralizzata dall'iniziativa datoriale di adire il giudice, di modo che, ai sensi di detto art. 7, comma 7, la sanzione doveva ritenersi sospesa fino a definizione del giudizio. Nel caso di specie, sulla richiesta di dichiarare legittime le sanzioni disciplinari, dedotta con domanda riconvenzionale, il giudice non si è pronunziato, ritenendo assorbita la questione, di modo che le sanzioni non possono costituire fondamento del giudizio di recidiva, permanendo nei fatti la loro sospensione (quinto motivo). 5.6.- Carenza di motivazione, in quanto il giudice avrebbe ritenuto ingiustificata l'assenza dal 2 al 10.08.07, mentre in tale periodo egli non ebbe accesso al luogo di lavoro per espressa inibizione del datore di lavoro (che aveva disattivato il suo badge), il che non gli consentì di prendere in consegna i DPI (sesto motivo). 5.7.- Carenza di motivazione circa l'individuazione del soggetto tenuto a dare la prova della giusta causa di licenziamento (settimo motivo). 5.8.- Carenza di motivazione, in quanto il giudice non avrebbe tenuto conto che sulla legittimità delle sanzioni disciplinari conservative poste a base della recidiva non è stata emessa nessuna pronunzia, di modo che, pur avendo egli scontato le sanzioni, non esiste pronunzia alcuna che consenta di ritenere le stesse correttamente irrogate (ottavo e nono motivo). 5.9.- Carenza di motivazione, in quanto il giudice avrebbe male interpretato gli atti extragiudiziari notificati dal D.V. al datore in date 24.07.07 e 12.09.07, traendone la conclusione che con gli stessi egli opponeva rifiuto a ricevere i DPI e che, pertanto, era superflua l'ammissione di ogni ulteriore prova (nella specie testimoniale) circa la pubblica manifestazione da parte del lavoratore della volontà di indossare i DPI (decimo motivo). 6.- Così ricostruito il contenuto di impugnazione, può affermarsi che la tesi si fondo sostenuta dal ricorrente è di non aver mai rifiutato di ricevere i dispositivi di sicurezza individuale per cui sarebbe illegittimamente irrogato non solo il licenziamento, ma anche le precedenti sanzioni disciplinari. Il giudice di appello, nel ricostruire il comportamento del lavoratore, avrebbe invece erroneamente ritenuto realizzato l'inadempimento ai doveri nascenti dal rapporto di lavoro, dando per scontato il rifiuto, senza considerare che sull'effettiva dinamica di detto comportamento non è acquisita certezza, sia perchè i provvedimenti disciplinari di natura conservativa non erano divenuti definitivi, essendo stati essi impugnati in sede arbitrale, sia perchè sarebbero state erroneamente valutate le circostanze di consegna dell'ordine di servizio 27.07.07, la cui mancata ottemperanza fu posta a base della lettera di contestazione del 13.09.07, cui poi fece seguito il licenziamento. 7.- Procedendo secondo la scansione temporale degli eventi, deve rilevarsi che il datore di lavoro aveva già colpito con sanzioni disciplinari conservative il rifiuto di ricevere i DPI, contestualmente incolpandolo della violazione delle disposizioni di legge in materia di sicurezza del lavoro. Tali sanzioni, irrogate in date 15.03.07 e 27.07.07, erano state impugnate con richiesta di costituzione di collegio arbitrale ai sensi dell'art. 7, comma 6, dello statuto dei lavoratori ed erano, pertanto, rimaste sospese, salvo essere rimesse alla considerazione del giudice dal datore, che aveva tuttavia scelto la via giudiziale sottoponendo allo stesso giudice del licenziamento, con domanda riconvenzionale, la legittimità dell'irrogazione delle sanzioni. Non essendosi il giudice mai pronunziato al riguardo, avendo il Tribunale ritenuto inammissibile la riconvenzionale e la Corte d'appello dichiarato l'impugnazione incidentale assorbita, il ricorrente assume che non sussiste definitività delle due sanzioni, e che erroneamente il giudice avrebbe assegnato ad esse carattere recidivante. 8.- Le censure inerenti la non corretta valutazione delle sanzioni disciplinari, riconducibili ai motivi terzo, quinto, ottavo e nono (nn. 5.3, 5.5 e 5.8), sono infondate. L'impugnazione di sanzioni disciplinari irrogate per mancanze del lavoratore non preclude al giudice, all'atto della verifica della legittimità del recesso del datore, di tener conto delle sanzioni in questione, atteso che la sospensione prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, comma 6, agisce su misure disciplinari già efficaci e si risolve in una mera temporanea ineseguibilità, da ritenere riferita alle infrazioni considerate singolarmente e non già quali componenti del complesso e più grave illecito disciplinare sanzionato con il licenziamento. Consegue che l'impugnativa innanzi al collegio arbitrale non impedisce al giudice di effettuare una valutazione complessiva del merito e della reiterazione del comportamento addebitato (Cass. 5.01.05 n. 172, Cass. 27.04.96 n. 3915 e 20.08.91 n. 8973). Nella specie la Corte d'appello, aderendo a questo principio, non si è limitata a tener conto del dato formale della recidiva, ma ha preso in considerazione, nel contesto complessivo del comportamento tenuto dal D.V., anche gli episodi oggetto delle sanzioni disciplinari, di modo che la circostanza che sulla legittimità delle sanzioni non sia intervenuto un accertamento definitivo, in questa sede non rileva. Rimangono, pertanto, assorbite le doglianze concernenti la carente verbalizzazione, dedotte in conclusione del terzo motivo. 9.- Proseguendo nella scansione delle questioni secondo l'ordine cronologico degli eventi, due censure (motivi secondo e quarto, n. 5.2 e 5.4) sono mosse all'affermazione della Corte d'appello che il D.V. in data 27.07.07 rifiutò di ritirare un ordine di servizio - presentatogli dal suo collega di lavoro M. per incarico della direzione aziendale - con il quale gli veniva ingiunto di ritirare i DPI. Sostiene il ricorrente che tale circostanza non risulta in atti, dato che in quella data egli ricevette (a mezzo ufficiale giudiziario) solo il documento contenente l'irrogazione della seconda sanzione disciplinare conservativa e che comunque non risulta provata la circostanza del ricevimento effettivo. Rimarrebbe, pertanto, senza prova una delle circostanze poste a fondamento della contestazione disciplinare. Al riguardo deve rilevarsi che il giudice tiene ben distinti i due eventi verificatisi il 27.07.07, precisando che in questa data al D. V. fu notificato un atto recante l'irrogazione della sanzione disciplinare di tre giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione e, in diverso momento, fu tentata la consegna a mezzo del vice capo cantiere M.E. di un ordine di servizio scritto (recante la stessa data del 27.07.07) con il quale il dipendente veniva invitato a ritirare i DPI. Tale secondo documento fu presentato dal M. al D.V., il quale, tuttavia, pur prendendone lettura, rifiutò di ritirarlo. La chiara distinzione tra i due atti effettuata dal giudice vale a superare la censura mossa con il secondo motivo (aver confuso il giudice la ricezione dell'atto di irrogazione della sanzione con la ricezione dell'ordine di servizio). Quanto alla effettiva conoscenza dell'ordine di servizio da parte del D.V. (oggetto del quarto motivo), l'accertamento di fatto è basato sul rapporto scritto fatto dal M. alla società datrice e sulle dichiarazioni rese dallo stesso nell'escussione testimoniale, da cui risulta che il documento contenente l'ordine di servizio con cui veniva imposto il ritiro dei DPI fu consegnato al D.V., che lo lesse e rifiutò di riceverlo. La circostanza di fatto accertata è, dunque, fondata su dati incontrovertibili ed è quindi frutto di un procedimento interpretativo corretto. La correttezza e la logicità degli accertamenti contestati impongono il rigetto anche del secondo e quarto motivo. 10.- La circostanza che il D.V., nonostante avesse di fatto preso cognizione dell'ordine di servizio che gli imponeva l'uso dei DPI, avesse omesso di ritirare gli stessi legittimava la società datrice ad inibire l'accesso del lavoratore sul luogo di lavoro, avendo essa l'obbligo di impedire la prestazione lavorativa ove l'esecuzione della stessa non fosse avvenuta in condizioni di sicurezza, in quanto avrebbe potuto risolversi in un pregiudizio per l'integrità fisica del lavoratore. Avendo il giudice di appello fatto puntuale applicazione di questo principio (pag. 18), così ritenendo legittima l'esclusione dal lavoro, è infondato anche il sesto motivo con il quale si lamenta carenza di motivazione per un inesistente preteso vizio logico. 11.- Nella lettera di contestazione dei comportamenti imputati al D. V. del (OMISSIS), il medesimo veniva invitato a fornire le sue giustificazioni entro cinque giorni dalla ricezione. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che in un incontro informale con i rappresentanti del datore il termine per le giustificazioni fu prolungato al 23.08.07 e lamenta che di tale circostanza non si dia conto nella motivazione. Nonostante questa proroga egli mai avrebbe potuto procurarsi i DPI in quanto, nonostante il tempo intercorso, D.V., per l'inibizione disposta dal datore di lavoro, non potè avere accesso al luogo di lavoro onde poter ritirare i DPI. Ferme restando le considerazioni già svolte a proposito del legittimo esercizio del potere di inibire l'accesso del lavoratore al cantiere (v. n. 10), deve rilevarsi l'inammissibilità del motivo, in quanto non è detto se la circostanza, di cui non è traccia nella sentenza impugnata, fosse stata ritualmente introdotta in causa durante il giudizio di merito, di modo che il giudice fosse tenuto a rispondere. 12.- Infondato è il settimo motivo, con il quale D.V. lamenta che la Corte d'appello, pur avendo rilevato che il primo giudice aveva addossato erroneamente al lavoratore l'onere di provare l'inesistenza della giusta causa, non ha tuttavia riformato la sentenza. La Corte d'appello, infatti, si e attenuta al principio che, pur gravando sul datore di lavoro l'onere della prova in ordine alla sussistenza della giusta causa di licenziamento, tuttavia non è necessario che la prova sia acquisita ad iniziativa o per il tramite del datore di lavoro, potendo il giudice porre a fondamento della decisione gli elementi di prova comunque ritualmente acquisiti al processo, anche ad iniziativa di altre parti (compreso il lavoratore licenziato) oppure d'ufficio (Cass. 28.10.03 n. 16213). 13.- Anche il decimo motivo è infondato. Con tale mezzo si deduce carenza di motivazione sostenendosi che il giudice avrebbe frainteso il significato degli atti stragiudiziali del 24.07.07 e 12.09.07 a firma del D.V., così ritenendo superflua l'ammissione degli ulteriori mezzi istruttori dallo stesso richiesti. Fermo restando che circa l'integrale contenuto di detti atti stragiudiziali nulla è detto nel ricorso, deve rilevarsi che la valutazione degli stessi effettuata dalla Corte d'appello (pag. 20) rientra in un ampio ragionamento argomentativo che, considerando i molteplici elementi di conoscenza presenti in atti, considera irrilevante la prova per testi offerta dal lavoratore. Trattasi di una motivazione congrua e indenne da vizi che resiste alla censura di carenza di motivazione. 14.- In conclusione, infondati o inammissibili per le dette ragioni i motivi di impugnazione, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, come di seguito liquidate. 15.- I compensi professionali vanno liquidati in Euro 2.500,00 sulla base del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, tab. A-Avvocati, con riferimento alle tre fasi (studio, introduzione, decisione) previste per il giudizio di cassazione ed allo scaglione del valore indeterminato. PQM P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 50 (cinquanta/00) per esborsi ed in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per compensi, oltre Iva e Cpa. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2013. Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2013

domenica 24 novembre 2013

MASTER SUL NUOVO DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Napoli 22 novembre - 14 dicembre 2013 Bologna 14 febbraio - 8 marzo 2014





Formazione obbligatoria degli avvocati: ACCREDITATO 24 ORE - 1 credito per ogni ora come da Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007 (art. 3, comma 2)

Scopo del Master, giunto alla IX edizione, è quello di consentire ai giovani professionisti di approfondire i profili problematici del diritto del lavoro e della previdenza sociale, acquisendo gli strumenti operativi e concettuali per affrontare le controversie in questo settore dell’ordinamento, sia nella prospettiva dell'impresa sia in quella di tutela degli interessi del lavoratore.
Infatti, verranno trattati tutti gli istituti del Diritto del Lavoro (dall’assunzione al licenziamento) e della previdenza sociale alla luce delle novità legislative, ossia dalla L. 28 giugno 2012, c.d. Riforma Fornero, entrata in vigore dal 18 luglio 2012, che è stata successivamente modificata dalle L. 134/2012, L. 221/2012, L. 228/2012 e dalla legge del Ministro Giovannini. Con la L. 92/2012: a) si assiste ad una razionalizzazione delle tipologie contrattuali esistenti, che a sua volta nel 2013 sono state modificate; b) si procede ad un adeguamento alla disciplina dei licenziamenti collettivi ed individuali; c) si opera un’ampia revisione degli strumenti di tutela del reddito, in primo luogo attraverso la creazione di un unico ammortizzatore sociale (Aspi – Assicurazione sociale per l’impiego) in cui confluiscono l’indennità di mobilità e l’indennità di disoccupazione (ad eccezione di quella relativa agli operai agricoli) e d) sono stati previsti altri interventi, ad esempio: è stata introdotta una norma a tutela dei lavoratori atipici che modifica a loro favore la disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa; è stata espunta la soppressione della gratuità del ticket per i disoccupati e loro familiari, mentre sono state rafforzate le norme procedurali contro le cosiddette dimissioni in bianco. Sono state modificate le norme sul sostegno alla genitorialità prevedendo l’obbligo di astensione di 1 giorno per il padre e la facoltà di astenersi per altri 2 giorni in accordo con la madre e in sua sostituzione; si parla di apprendimento permanente e della certificazione degli apprendimenti non formali e informali, ridefinendo la platea degli enti autorizzati alla certificazione; è stata conferita una delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonchè per la definizione di misure per la democrazia economica.
Infine, verranno anche analizzati gli orientamenti giurisprudenziali sia di merito che di legittimità in merito alla nuova normativa in materia di mercato del lavoro.

Destinatari e sbocchi professionaliDestinatari del master sono avvocati, giuristi d'impresa, consulenti del lavoro e laureati in discipline giuridiche. Il master consente di perfezionare le competenze necessarie per l'esercizio della professione forense nel campo giuslavoristico e previdenziale e per la risoluzione in sede di redazione dei contratti delle principali problematiche che sorgono nella gestione dei rapporti di lavoro.

Project WorkAl termine del ciclo di lezioni è prevista la selezione di un candidato che avrà l'opportunità di pubblicare, sotto il coordinamento della Direzione Scientifica del Master, un proprio lavoro nella collana dedicata Altalex in formato elettronico e/o cartaceo.
La selezione sarà effettuata dai docenti del corso tra i discenti che ne faranno richiesta, sulla base del curriculum vitae.

LA DIFESA NEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE E DI MUTUO Competenze illegittime, azioni risarcitorie, centrali dei rischi ed usura.. Roma 29 novembre 2013

"Formazione obbligatoria degli avvocati: ACCREDITATO 7 ORE - 1 credito per ogni ora come da Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007 (art. 3, comma 2)

Premessi cenni generali sulla disciplina codicistica in tema di divieto di anatocismo e sulle deroghe al divieto, nonché cenni sul contratto di conto corrente bancario e di mutuo, il seminario si propone di fare il punto sulla evoluzione giurisprudenziale in tema di divieto di anatocismo bancario, sia in campo civile che penale, con specifico riferimento al rapporto tra norme imperative ed usi normativi e/o negoziali, nonché di verificare, nella prospettiva pratica dell’operatore del diritto, gli effetti concreti del mutamento di indirizzo giurisprudenziale registratosi in proposito, anche con riferimento alle soluzioni “alternative” concrete alla declaratoria di nullità parziale del contratto ed alla ripetizione delle somme spettanti all’istituto di credito a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, anche alla luce del recente intervento legislativo operato con i decreti Milleproroghe e Sviluppo ed agli scenari che possono aprirsi a seguito del giudizio di legittimità costituzionale.
Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti" 
Orari
Roma 29 novembre 2013
Bologna 13 dicembre 2013
09:30-13:00   14:00-17:30
Sedi
Bologna - AC Hotel
Via Sebastiano Serlio 28
40128 Bologna
Roma - Centro Congressi Cavour
Via Cavour 50/a
00184 Roma
MAGGIORI INFO SU:

LA GESTIONE DELLA TRASPARENZA NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E NELLE SOCIETà PARTECIPATE E CONTROLLATE E LE CONSEGUENZE IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUI SITI WEB ANCHE ALLA LUCE DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

  • convegno
    La gestione della trasparenza nelle amministrazioni pubbliche e nelle società partecipate e controllate e le conseguenze in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione sui siti web anche alla luce dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici
    Bologna, 28 novembre 2013
    Roma, giovedì 5 dicembre 2013
  • AreaAmministrazione
    IniziativaConvegno
    TITOLOLA GESTIONE DELLA TRASPARENZA NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E NELLE SOCIETà PARTECIPATE E CONTROLLATE E LE CONSEGUENZE IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUI SITI WEB ANCHE ALLA LUCE DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
    Sede, dataRoma, giovedì 5 dicembre 2013
    RelatoriStefano Toschei
    Consigliere TAR Lazio

    Andrea Baldanza
    Consigliere della Corte dei Conti
    ProgrammaOre 9.15 Avvio dei lavori


    Dott. Andrea Baldanza
    Ore 9.15 - 11.15
    Le conseguenze sul piano della responsabilità erariale dell’accertamento di atti corruttivi ai sensi della legge n.190 del 2012 e della violazione delle disposizioni recate dal Testo unico sulla trasparenza amministrativa, nell’ottica delle disposizioni in materia di deontologia dei dipendenti pubblici e degli altri soggetti ad essi equiparati dalla legge.

    Ore 11.15 - 11.30 Coffee Break

    Cons. Stefano Toschei
    Ore 11.30 - 13.30
    Ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in tema di trasparenza
    • Nozione di pubblica amministrazione.
    • Criticità applicative con riferimento ad Enti pubblici territoriali e locali, università, mondo scolastico ed aziende e enti sanitari
    • Applicabilità negli enti pubblici non ricompresi nel D.Lgs. 165/2001 e negli enti pubblici economici
    • Dovere di applicazione delle norme in materia di trasparenza nelle società partecipate (totale, maggioritario e minoritario capitale pubblico), negli enti di diritto privato controllati, regolati, vigilati e finanziati
    • Relazione tra norme della L. 190/2012 e del T.U. Trasparenza (art. 11 e 22)

    La trasparenza quale strumento di lotta alla corruzione
    • Redazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Piani della trasparenza e del Codici di comportamento dei dipendenti
    • Modalità e tecniche di redazione dei Piani
    • Individuazione dei soggetti obbligati: Responsabile anticorruzione, Responsabile della trasparenza, Referenti e Dirigenti
    • I dipendenti e gli obblighi di adempimento delle prescrizioni in tema di anticorruzione e di trasparenza (art. 8 e 9 del DPR n. 62 del 2013)

    Ore 13.30 - 14.30 Pausa pranzo

    Cons. Stefano Toschei
    Ore 14.30 - 17.30
    Esame dei dati che debbono essere pubblicati sul sito
    • Organi di governo e organizzazione dell’ente o della Società
    • Dati relativi ai dirigenti, ai responsabili di servizio o alle posizioni organizzative e ai singoli dipendenti
    • Dati relativi a tutti i procedimenti amministrativi svolti dall’ente
    • Erogazione di sovvenzioni, concessioni ed altri vantaggi economici
    • Affidamento di commesse pubbliche ricadenti nella disciplina del Codice dei contratti pubblici: in particolare con riferimento all’affidamento senza gara e sotto soglia comunitaria
    • Urbanistica, edilizia ed espropriazione
    • Dati per i quali permane il divieto di pubblicazione con resistenza della c.d. tutela della privacy
    • Dati relativi ai processi di spesa ed ai bilanci dell’ente e della Società

    Strumenti per la verifica dall’esterno circa l’adempimento degli obblighi di pubblicità
    • il nuovo “diritto di accesso civico” da parte di “chiunque”:
    • soggetti dell’ente obbligati alla risposta
    • tempi di conclusione del relativo procedimento
    • conseguenze della mancata risposta
    • tutela giudiziale del diritto di accesso civico
    • sanzioni per le mancate risposte ai richiedenti
    • proponibilità di class action per mancata pubblicazione sui siti dei
    • la tutela giurisdizionale dinanzi al Giudice amministrativo

    Esame delle più rilevanti criticità nella redazione dei Codici di comportamento alla luce delle linee-guida adottate da Civit

    Risposte a quesiti


    Ore 17.30 Termine dei lavori
    Orari di svolgimentoore 9.15 - 13.30 e 14.30 - 17.30
    Quota di partecipazioneEuro 390,00 (+ IVA se dovuta)
    Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni)
    La quota comprende:- accesso all'aula lavori
    - materiale didattico
    - coffee break
    - colazione di lavoro
    Sede di svolgimentoBest Western Hotel Universo, Via Principe Amedeo, 5/H - Tel. 06/476811 - Fax. 06/4745125
    Sito Internet
    NoteOFFERTA ESCLUSIVA 3X2
    Per i partecipanti provenienti da uno stesso Ente/Azienda è prevista la possibilità di una iscrizione gratuita ogni due iscrizioni paganti.

    SCONTO DEL 10%
    E' previsto lo sconto del 10% per chi è abbonato alla rivista e/o al sito. Cumulabile con l'offerta 3X2.
    Modalità di iscrizione e partecipazione
    L’iscrizione del convegno dovrà essere accompagnata dalla copia della determina/mandato o dal documento attestante il versamento dell'intera quota. Qualora l'annullamento dell'iscrizione venga comunicato a meno di7 giorni dall’evento, verrà trattenuta l'intera quota di partecipazione.
    È sempre possibile la sostituzione del nominativo di uno o più iscritti.
    La segreteria apre mezz’ora prima dell’inizio del convegno e rimane a disposizione dei partecipanti per tutta la sua durata.
    In relazione al numero delle adesioni, la Direzione potrà spostare ad altra data lo svolgimento delle iniziative.
    Essa, inoltre, si riserva in ogni momento e senza preavviso, di apportare modifiche al contenuto dei convegni ed alla composizione del corpo docente. La Direzione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire valido titolo di qualificazione professionale.
    Per maggiori informazioni contattare la segreteria (tel 0541/628784).

Il RUP dopo il Decreto del fare, le norme anticorruzione i bandi-tipo e le nuove direttive UE - AVCPASS e MEPA Tutte le novità e le questioni operative dalla Spending Review agli ultimi decreti.

PROGRAMMA

AreaAppalti e contratti pubblici
IniziativaConvegno
TITOLOIL RUP DOPO IL DECRETO DEL FARE, LE NORME ANTICORRUZIONE I BANDI-TIPO E LE NUOVE DIRETTIVE UE - AVCPASS E MEPA
Tutte le novità e le questioni operative dalla Spending Review agli ultimi decreti.
Evento accreditato dal C.N.F.: 7 crediti formativi
Sede, dataRoma, giovedì 5 dicembre 2013
RelatoriAlessandro Massari
Avvocato amministrativista. Direttore della Rivista "Appalti&Contratti" e "Public Utilities"

Giancarlo Sorrentino
Responsabile ufficio Appalti-Gare Telematiche della Direzione Stazione Unica Appaltante della Provincia di Napoli

Stefano Toschei
Consigliere TAR Lazio
ProgrammaOre 9.15 inizio lavori

Le novità contenute nel "decreto del fare" (DL 69/2013 conv. L.98/2013): il ritorno dell'aggiudicazione al netto del costo del personale, il frazionamento in lotti funzionali, le proroghe dei regimi transitori, le semplificazioni per il DURC e il DUVRI, le anticipazioni all'appaltatore, ecc. Il decreto lavoro D.L. 76/2013 conv. L. 99/2013 (responsabilità solidale), ecc. L’annullamento delle norme del regolamento sul sistema di qualificazione delle SIOS.
Avv. Alessandro Massari

Ore 10.00
La procedura autonoma di gara per servizi e forniture dopo le ultime novità: i nuovi contenuti della determina a contrarre, l'aggiudicazione al netto del costo del personale, il bando tipo dell’AVCP: le deroghe ammesse, le clausole opportune da inserire ad integrazione di quelle previste nel bando-tipo per tutelare meglio il RUP e la stazione appaltante. Gli effetti della spending review sulle procedure autonome: legittimazione, benchmarking, limiti temporali e nuove clausole. La verifica dei requisiti con l’AVCPass.
Avv. Alessandro Massari
Dott. Giancarlo Sorrentino


Ore 11.15 Coffee break

Ore 11.30
Gli acquisti sul MePA: profili giuridici e informatici dell’OdA e RdO e simulazione operativa in tempo reale – Casistica pratica. Verifiche e valutazioni preliminari da effettuare prima di procedere ad acquisti sul Mercato elettronico: analisi dei Metaprodotti e dei Capitolati presenti sul Mepa. La corretta scelta degli operatori abilitati da invitare. I documenti che possono essere allegati. I documenti generati dal sistema. Analisi della modulistica da impiegare. L’aggiudicazione al prezzo più basso e mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Gli errori da evitare nello svolgimento di una procedura di acquisto sul MePA.
Dott. Giancarlo Sorrentino

Ore 13.30 Colazione di lavoro

Ore 14.30
I nuovi compiti, funzioni e responsabilità dei RUP dalla spending review alle norme anticorruzione, fino al decreto del fare. Il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici. I compiti relativi alla trasparenza e alla pubblicazione sui siti web delle informazioni relative ai contratti pubblici. Il Piano nazionale anticorruzione e i riflessi sull’attività dei RUP. Le nuove direttive comunitarie: le principali innovazioni, i principi interpretativi applicabili in attesa del recepimento, i riflessi sul RUP.
Dott. Stefano Toschei

Ore 16.30
Le commissioni di gara dopo la legge anticorruzione. Le incompatibilità. Le commissioni giudicatrici e il seggio di gara nella recente giurisprudenza.
Dott. Stefano Toschei

Ore 17.30 Chiusura dei lavori
ObiettiviGli appalti pubblici continuano, come noto, ad essere interessati da un incessante profluvio di innovazioni normative, espressione di decretazione d’urgenza e di una legislazione frenetica e disordinata. Dopo le dirompenti novità introdotte dalla spending review e dal pacchetto anticorruzione, altre rilevanti innovazioni sono contenute nel decreto del fare (DL 69/2013), nel decreto lavoro (DL 76/2013). L’emanazione dei bandi-tipo da parte dell’AVCP impone di rivedere con la massima attenzione la disciplina delle procedure autonome di gara, mentre il nuovo sistema AVCPass opera una profonde modifiche sia nella fase di verifica dei requisiti, sia nella gestione degli adempimenti in corso di gara. La peculiare stratificazione di norme succedutesi nell’arco di un’anno rende inoltre più che opportuna una puntuale ricognizione e approfondimento delle nuove funzioni e responsabilità del RUP, specie alla luce dell’emanazione del piano anticorruzione. Di particolare interesse per gli operatori rimane anche il tema degli acquisti di beni e servizi sul MePA, alla luce dei nuovi vincoli introdotti dalla spending review e della prima rigida giurisprudenza della Corte dei Conti. Insieme alla disamina dei profili giuridici, particolare attenzione sarà riservata all’analisi degli aspetti informatici del MepA, mediante una efficace simulazione operativa di acquisti sulla piattaforma Consip sia con OdA che RdO.
Orari di svolgimento09.15-13.30 e 14.30 - 17.30
Quota di partecipazioneEuro 390,00 (+ IVA se dovuta)
Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni)
La quota comprende:- accesso aula lavori
- materiale didattico
- coffee break
- colazione di lavoro
Sede di svolgimentoBest Western Hotel Universo, Via Principe Amedeo, 5/H - Tel. 06/476811 - Fax. 06/4745125
Sito Internet
Crediti formativiEvento accreditato dal C.N.F.: 7 crediti formativi
NoteOFFERTA ESCLUSIVA 3X2
Per i partecipanti provenienti da uno stesso Ente/Azienda è prevista la possibilità di una iscrizione gratuita ogni due iscrizioni paganti.

SCONTO DEL 10%
E' previsto lo sconto del 10% per chi è abbonato alla rivista e/o al sito. Cumulabile con l'offerta 3X2.
Modalità di iscrizione e partecipazione
L’iscrizione del convegno dovrà essere accompagnata dalla copia della determina/mandato o dal documento attestante il versamento dell'intera quota. Qualora l'annullamento dell'iscrizione venga comunicato a meno di7 giorni dall’evento, verrà trattenuta l'intera quota di partecipazione.
È sempre possibile la sostituzione del nominativo di uno o più iscritti.
La segreteria apre mezz’ora prima dell’inizio del convegno e rimane a disposizione dei partecipanti per tutta la sua durata.
In relazione al numero delle adesioni, la Direzione potrà spostare ad altra data lo svolgimento delle iniziative.
Essa, inoltre, si riserva in ogni momento e senza preavviso, di apportare modifiche al contenuto dei convegni ed alla composizione del corpo docente. La Direzione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire valido titolo di qualificazione professionale.
Per maggiori informazioni contattare la segreteria (tel 0541/628784).