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domenica 17 marzo 2013

TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI E DI GESTIONE DELL'ISTRUTTORIA. IL PROCESSO DI RESPONSABILITÀ CIVILE NEL NUOVO RITO

Segnalo questo seminario perchè sentire il Consigliere Rossetti è un'occasione unica:

Roma 22 aprile 2013
 
Milano 17 giugno 2013
Relatore: Cons. Marco Rossetti
Formazione continua avvocati: accreditato 7 ore CNF

Scadenza promozione sabato 23 marzo 2013

Info tratte da http://shop.altalex.com/index.php/redazione-atti1301.html

"LE EX TARIFFE FORENSI E I NUOVI PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DOPO LA NUOVA LEGGE PROFESSIONALE"

Roma 13 aprile 2013
Milano 8 giugno 2013

Formazione continua avvocati: accreditato 4 ore CNF
Per maggiori info: http://shop.altalex.com/index.php/ex-tariffe-forensi-nuovi-parametri.html

"La tutela dell'anziano nel diritto penale di famiglia"

Lunedì 18 marzo 2013, dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Aula Unità d'Italia Corte di Appello civile, Via A. Varisco 3/5 Roma
Per prenotazioni http://www.ordineavvocatiroma.it/NotizieOrdine/Eventi/SchedaEvento.asp?ID=1192

sabato 16 marzo 2013

Convegno Italia San Marino - Giurisdizioni a confronto

ITALIA ‐ SAN MARINO
GIURISDIZIONI A CONFRONTO
Opportunità per gli Avvocati
Venerdì 22 marzo 2013
dalle ore 12.00 alle ore 15.00
Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – Roma

Introduce e modera
Avv. Isabella Maria Stoppani
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Delegata ai Rapporti Internazionali
Indirizzo di saluto
Ambasciatore Daniela Rotondaro
Ambasciatore della Repubblica di San Marino in Roma
Dott. Marco Arzilli
Segretario di Stato all’Industria della Repubblica di San Marino
Relatori
Avv. Maria Selva
Presidente dell’Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino
Deontologia e Formazione Forense in San Marino e in Italia
Avv. Antonella Bonelli
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino
Ordinamento Forense Sammarinese e rapporti con quello Italiano
Avv. Alfredo Nicolini
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino
La fisionomia dell’Avvocato‐Notaio in San Marino
Avv. Alessandro Colavolpe
Componente Comitato Scientifico Settore Rapporti Internazionali
Presidente del Comitato Italiano U.I.A.
Trust “interni” e la legge sul trust della Repubblica di San Marino
Avv. Francesco Mazza
Avvocato e Notaio in San Marino
Avv. Alberto Selva
Avvocato e Notaio in San Marino
Le moderne normative Sammarinesi: trust e brevetti
Le domande di iscrizione, nel limite di 300, si inoltrano mediante prenotazione on‐line sul sito www.ordineavvocatiroma.it. Nella home page clicca sulla destra formazione professionale, accedi alla tua area riservata, inserendo il tuo user id e la tua password. Clicca su prenotazione eventi, scegli dalla lista eventi quello di tuo interesse, selezionandolo poi con prenota evento. Riceverai risposta immediata via mail e/o conferma alla prenotazione stampabile su ”Stampa prenotazione”. Gli avvocati iscritti ad altri Fori dovranno stampare l’e‐mail di avvenuta prenotazione contenente un codice a barre e presentarlo all’ingresso nel luogo dell’evento, per essere registrati e, successivamente, possono stampare l’attestato dalla propria area personale.
VERRANNO RICONOSCIUTI N. 3 CREDITI FORMATIVI CUI 2 “DEONTOLOGICI”.
La rilevazione automatica delle presenze sarà effettuata esclusivamente tramite il tesserino professionale aggiornato provvisto di codice a barre, non oltre mezz’ora dopo il previsto inizio e non prima degli ultimi dieci minuti rispetto al previsto orario di fine dell’evento.
Info: centrostudi@ordineavvocati.roma.it Palazzo di Giustizia Piazza Cavour – 00193 Roma tel. 06.684741
Il Consigliere Segretario Il Presidente
Pietro Di Tosto Mauro Vaglio

Convegno gratuito Martedî 19 Marzo 2013 dalle ore 13.00 alle ore 17.00

Convegno Gratuito - Equiparazione tra figli legittimi e naturali
 (linee guide operative Tribunale di Roma - come orientarsi con la nuova normativa - la deontologia dell‘avvocato nei conflitti familiari - risposte ai quesiti dei colleghi) Martedî 19 Marzo 2013 dalle ore 13.00 alle ore 17.00 (4 crediti formativi di cui 2 deontologici) - Aula Magna della Chiesa Valdese di Roma (Via Pietro Cossa 40) - durante il convegno verrá consegnato ai partecipanti il testo commentato della legge 219/2012 - per prenotazioni inviare una email all'indirizzo diritto_famiglia@email.it (diritto _ famiglia @ email.it)

mercoledì 6 marzo 2013

No alla giusta causa di licenziamento se lo scontro verbale con il diretto superiore è determinato da una seppur censurabile reazione del lavoratore, in risposta all'atteggiamento ostile tenuto dall'azienda

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 24 ottobre 2012 – 15 gennaio 2013, n. 807

(Presidente De Renzis – Relatore Venuti)
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 20 febbraio 2009, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla società N. L. S.p.A. al dipendente K.A., con qualifica di quadro; ha condannato la società a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a corrispondergli le retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, con gli accessori di legge; ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dal lavoratore.

Ha osservato la Corte territoriale che dalle risultanze acquisite, ed in particolare dalla prova testimoniale, non erano emersi elementi tali da giustificare il licenziamento, dovendo viceversa ritenersi che la direzione aziendale, superato il periodo di prova, avendo maturato il convincimento della inadeguatezza del dipendente ai compiti assegnatigli, era da tempo alla ricerca di un pretesto per liberarsi di un lavoratore indesiderato. Il dipendente era stato privato di alcune mansioni; era oggetto di frequenti rilievi da parte dei superiori; gli era stato reiteratamente e pubblicamente richiesto di dimostrare di aver conseguito la laurea in ingegneria, circostanza questa risultante dalla documentazione prodotta dal dipendente all'atto dell'assunzione.

Nella situazione sopra descritta, lo scontro verbale del 15 novembre 2004, avvenuto tra il lavoratore e il suo diretto superiore, appariva come una comprensibile, seppure censurabile, reazione del primo all'attività di provocazione posta in essere dalla direzione aziendale in suo danno ed in particolare dal predetto superiore.

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, la Corte d'appello rilevava che le prove acquisite non avevano dimostrato la gravità del demansionamento né tanto meno le vessazioni che il lavoratore aveva posto a fondamento di detta domanda.

Per la riforma di tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società, sulla base di un solo motivo.

Resiste il lavoratore, proponendo ricorso incidentale in relazione alle domande risarcitorie non accolte. La società ha depositato controricorso al ricorso incidentale.
Motivi della decisione
1. I ricorsi, principale ed incidentale, in quanto proposti avverso la stessa sentenza devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).

2. Con l'unico motivo del ricorso la società ricorrente denunzia omessa e/o insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.).

Deduce che la Corte territoriale:

- non ha indicato le ragioni che l'hanno indotta a ritenere che i comportamenti posti in essere dalla società erano preordinati all'allontanamento del lavoratore dall'azienda;

- non ha valutato adeguatamente l'episodio verificatosi nell'aprile del 2004 e il grave errore di valutazione commesso in quella circostanza dal dipendente: questi, intervenuto per fronteggiare una fuoriuscita di fumo da un impianto, aveva azionato per errore una valvola che riguardava un diverso impianto, provocando un tardivo blocco dello stesso ed il verificarsi di un getto di vapore che aveva procurato ustioni al viso ad un suo superiore;

- non ha considerato il rifiuto reiterato ed immotivato da parte del dipendente di esibire, a seguito di tale incidente, il titolo accademico conseguito;

- ha valutato parzialmente il contenuto delle registrazioni effettuate dal dipendente nel corso dei colloqui avuti con il superiore suddetto, traendone conseguenze non rispondenti alla reale entità dei fatti;

- ha erroneamente ritenuto che le frasi ingiuriose pronunciate dal ricorrente nei confronti del suo diretto superiore nel corso della discussione avvenuta nel novembre 2004 non fossero tali da giustificare la sanzione espulsiva, mentre in realtà si era trattato di un comportamento idoneo a ledere il rapporto fiduciario, dovendo peraltro escludersi che l'azienda avesse tenuto nei confronti del lavoratore una attività di provocazione.

3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2103 c.c. (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.), si censura la sentenza impugnata per avere rigettato la domanda relativa al danno professionale conseguente al demansionamento, nonché quelle relative al danno biologico, esistenziale e alla dignità morale.

Rileva il ricorrente incidentale che dalla prova testimoniale espletata in primo grado è emerso il demansionamento operato dall'azienda nei suoi confronti nonché un disegno consapevolmente persecutorio, che gli hanno procurato uno stato depressivo reattivo, oltre che una lesione della sua dignità.

A fronte di tali elementi, la Corte di merito ha erroneamente rigettato le domande e, pur dando atto che l'azienda aveva posto in essere nei suoi confronti continue pressioni e aperte provocazioni per indurlo alle dimissioni, ha ritenuto che in tali fatti non fossero configurabili vessazioni.

Ciò, ad avviso del ricorrente incidentale, configura una motivazione contraddittoria e comunque insufficiente, nonché una falsa applicazione degli artt. 2087 e 2103 c.c. "per non avere ravvisato demansionamento e violazione dell'obbligo di sicurezza in condotte che viceversa rientrano nel paradigma normativo in questione".

In relazione alla asserita violazione dei predetti articoli, formula il relativo quesito di diritto.

4. Il ricorso principale non è fondato.

È principio consolidato di questa Corte che in tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, dovendosi ritenere determinante, a tal fine, l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza (cfr., fra le altre, Cass. 22 giugno 2009 n. 14586; Cass. 26 luglio 2010 n. 17514; Cass. 13 febbraio 2012 n. 2013).

La gravità dell'inadempimento deve essere valutata nel rispetto della regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 c.c., sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, tale cioè da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro per essersi irrimediabilmente incrinato il rapporto di fiducia, da valutarsi in concreto in considerazione della realtà aziendale e delle mansioni svolte (Cass. 10 dicembre 2007 n. 25743).

Inoltre va assegnato rilievo all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo (Cass. 13 febbraio 2012 n. 2013).

Il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria (Cass. 25 maggio 2012 n. 8293; Cass. 7 aprile 2011 n. 7948; Cass. 15 novembre 2006 n. 24349)

È stato infine precisato da questa Corte che il controllo sulla congruità e sufficienza della motivazione, consentito dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non deve risolversi in nuovo giudizio di merito attraverso una autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa, risultando ciò estraneo alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità (cfr. Cass. 26 luglio 2010 n. 17514; Cass. 23 febbraio 2009 n. 4369; Cass. 10 dicembre 2007 n. 25743; Cass. 7 giugno 2005 n. 11789).

Nella fattispecie in esame la Corte di merito, con motivazione congrua e priva di vizi logici, dopo aver ricostruito i fatti in base alle risultanze della prova testimoniale, li ha valutati nella loro completezza, sul piano oggettivo e soggettivo alla stregua degli elementi concreti emersi, escludendo che fossero tali da giustificare la sanzione espulsiva.

In particolare ha posto in evidenza che il lavoratore non solo veniva frequentemente fatto oggetto di rilievi in ragione della asserita sua inadeguatezza allo svolgimento dei compiti assegnatigli, alcuni dei quali gli furono sottratti, ma ha rimarcato che pubblicamente e reiteratamente gli venne richiesto di dimostrare il titolo di studio (laurea in ingegneria conseguita all'estero) - evidentemente allo scopo di screditarlo nell'ambiente lavorativo -, ancorché tale titolo fosse stato allegato nel curriculum presentato all'atto dell'assunzione.

Da tutto ciò la Corte territoriale ha argomentato che lo scontro verbale con il diretto superiore, avvenuto nel novembre 2004, fu determinato da una comprensibile, seppure censurabile, reazione del lavoratore, determinata dall'atteggiamento ostile tenuto dall'azienda nei suoi confronti, onde non poteva ritenersi giustificata la sanzione espulsiva comminatagli.

La società ricorrente ha evidenziato una supposta imperizia e/o negligenza del lavoratore in occasione di un episodio avvenuto nell'aprile del 2004, in cui il medesimo, intervenuto per fronteggiare una fuoriuscita di fumo da un impianto, ha azionato per errore una valvola che riguardava un diverso impianto, provocando un tardivo blocco dello stesso ed il verificarsi di un getto di vapore che aveva procurato ustioni al viso ad un suo superiore. Ha poi richiamato delle registrazioni effettuate dal dipendente nel corso di colloqui avuti con lo stesso superiore.

Tali fatti - per quanto è dato rilevare dagli scritti difensivi delle parti -non risultano oggetto di contestazione disciplinare e quindi non rilevano ai fini del presente giudizio.

5. Anche il ricorso incidentale è infondato.

La Corte territoriale, pur motivando succintamente in ordine al rigetto delle domande relative al demansionamento e ai danni, ha tuttavia dato conto delle ragioni del suo convincimento, richiamando le prove acquisite ed in particolare le deposizioni dei testi escussi.

Ha rilevato al riguardo che, seppure dalle dichiarazioni di tali testi era emerso uno stato di tensione e di disagio per il dipendente nell'ambiente lavorativo, tuttavia, anche per il circoscritto periodo oggetto di prova e la scarsa rilevanza dei fatti emersi, non poteva configurarsi il dedotto demansionamento né tanto meno erano ravvisabili "vessazioni".

La motivazione appare coerente e non contraddittoria con quanto in precedenza sostenuto dalla stessa Corte, e cioè che l'azienda aveva posto in essere nei confronti del lavoratore provocazioni e pressioni al fine di indurlo alle dimissioni.

Un conto, infatti, è essere provocato o subire sollecitazioni al fine anzidetto, altro conto è ricevere vessazioni, e cioè angherie, soprusi e sopraffazioni, elementi questi che possono integrare la fattispecie del mobbing nel concorso degli altri elementi richiesti.

Quanto poi alla dedotta violazione dell'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.), non è dato cogliere il senso della censura dal momento che il ricorrente incidentale non ha fornito ulteriori precisazioni o chiarimenti in merito.

Il ricorso incidentale deve pertanto essere respinto.

6. Vanno compensate tra le parti le spese presente giudizio, avuto riguardo al rigetto di entrambi i ricorsi.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese tra le parti.

Con nota di Rocchina Staiano su http://www.altalex.com/index.php?idnot=61560

martedì 5 marzo 2013

Ciclo di seminari sulle successioni

"I Consiglieri Avvocato Roberto Nicodemi e Avvocato Mauro Mazzoni Coordinatori del Progetto Locazioni, Condominio, Proprietà e Successione in collaborazione con i Componenti del Progetto PRESENTANO il seminario 2013 sulle successioni che si terrà dal 11 marzo al 4 luglio 2013. Gli eventi vedranno la partecipazione di Avvocati e Magistrati Programma Lunedì 11 marzo 2013 (Aula Avvocati) LA SUCCESSIONE EREDITARIA: ASPETTI NORMATIVI E PROCESSUALI TESTAMENTO FORMA E VALIDITA' ‐ ART. 590 C.C. NOMINA EREDE ‐ ISTITUTIO EX RE CERTA E LEGATO NULLITA' ED ANNULLABILITA' DEL TESTAMENTO E/O DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE Giovedì 28 marzo 2013 SUCCESSIONI LEGITTIME E NECESSARIE SUCCESSIONE LEGITTIME E TESTAMENTARIE DIRITTO DI ABITAZIONE SULLA CASA CONIUGALE ASSEGNAZIONE CASA FAMIGLIARE AL GENITORE NATURALE AFFIDATARIO DI FIGLI NATURALI E SUCCESSIONE Giovedì 9 maggio 2013 RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI E SUCCESSIONE EREDITARIA Giovedì 6 giugno 2013 FIGLI NATURALI E SUCCESSIONE EREDITARIA DIRITTI A FAVORE DEI FIGLI MINORI CONVIVENTI IN CONCORSO CON ALTRI LEGITTIMARI TESTAMENTO SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA E TRUST Giovedì 4 luglio 2013 TESTAMENTO EUROPEO COMPATIBILITA' E FORMA CON IL DIRITTO ITALIANO VALIDITA' E RICONOSCIMENTO DEL TESTAMENTO OLOGRAFO ‐ TESTAMENTO REDATTO ALL'ESTERO SECONDO LA FORMA DEL PAESE OSPITANTE PROBLEMATICHE GIURIDICHE E GRAFOLOGICHE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO Comitato scientifico Avv. Giancarlo Capozzi, Avv. Adriana Coltrioli, Avv.Francesco Gaddi, Avv. Maria Grazia Nicodemi, Avv. Antonio Pace Avv. Valentina Sessa. Le domande di iscrizione, nel limite di 300 (PER OGNI SINGOLO CONVEGNO), si inoltrano per ciascuna lezione mediante prenotazione on‐line sul sito www.ordineavvocatiroma.it. Nella home page clicca sulla destra formazione professionale, accedi alla tua area riservata, inserendo il tuo user id e la tua password. Clicca su prenotazione eventi, seleziona dalla lista eventi quello di tuo interesse, selezionandolo poi con prenota evento. Riceverai risposta immediata via mail e/o conferma alla prenotazione stampabile su ”Stampa prenotazione”. Gli avvocati iscritti ad altri Fori dovranno stampare l’e‐mail di avvenuta prenotazione contenente un codice a barre e presentarlo all’ingresso nel luogo dell’evento, per essere registrati, e successivamente possono stampare l’attestato dalla propria area personale. 
VERRANNO RICONOSCIUTI N. 2 CREDITI FORMATIVI La rilevazione automatica delle presenze sarà effettuata esclusivamente tramite il tesserino professionale aggiornato provvisto di codice a barre, non oltre mezz’ora dopo il previsto inizio e non prima degli ultimi dieci minuti rispetto al previsto orario di fine dell’evento. Info: centrostudi@ordineavvocati.roma.it Palazzo di Giustizia Piazza Cavour – 00193 Roma tel. 06.684741 Il Consigliere Segretario Il Presidente Pietro Di Tosto Mauro Vaglio"

sabato 2 marzo 2013

"...E il nemico ci sta innanzi più potente che mai..."

Un pensiero descritto tramite una poesia,per voi per noi per tutti:

A chi esita
Dici:
per noi va male. Il buio
cresce. Le forze scemano.
Dopo che si è lavorato tanti anni
noi siamo ora in una condizione
più difficile di quando
si era appena cominciato.

E il nemico ci sta innanzi
più potente che mai.
Sembra gli siano cresciute le forze. Ha preso
una apparenza invincibile.
E noi abbiamo commesso degli errori,
non si può più mentire.
Siamo sempre di meno. Le nostre
parole d'ordine sono confuse. Una parte
delle nostre parole
le ha travolte il nemico fino a renderle
irriconoscibili.

Che cosa è errato ora, falso, di quel che abbiamo detto?
Qualcosa o tutto ? Su chi
contiamo ancora? Siamo dei sopravvissuti, respinti
via dalla corrente? Resteremo indietro, senza
comprendere più nessuno e da nessuno compresi?

O contare sulla buona sorte?

Questo tu chiedi. Non aspettarti
nessuna risposta
oltre la tua.
 Bertolt Brecht

venerdì 1 marzo 2013

" Per vederti tornare..." poche parole un grande significato

Pubblico un post della Collega Valentina Vavassori che mi ha fatto molto riflettere e che ritrae il mio stato d'animo
"In queste ore complicate di preoccupazione per il futuro del nostro Paese, sono orgogliosa, gioisco e mi commuovo per il risultato grande di Laura Maiorino. Che non è una candidata vittoriosa in queste elezioni in cui c’è poco da festeggiare ma una giovane amica, compagna di fatiche nell’attività amministrativa ad Arcene, che vince la durissima selezione statunitense e viene assunta, a New York, i...n uno dei centri di ricerca di biotecnologie tra i migliori al mondo.
Cara Laura, oggi, in cui le nostre speranze vacillano, mi rammarico ancora di più per questo nostro Paese malconcio, che non sa offrire nulla di meglio a persone -e menti- meravigliose come la tua.
Ti voglio dire, però, che qui non molliamo: cercheremo di capire quello che è accaduto, che accade e continueremo a fare il possibile perchè le istanze riformiste per un Paese che torni a crescere in maniera equa trovino la via per essere comprese e accolte dalla maggioranza dei cittadini.
Perchè un giorno, quel centro di eccellenza, con le sue grandi opportunità di progresso e sviluppo, possano trovarsi anche in Italia. Per vederti tornare..."

domenica 17 febbraio 2013

Dubbi sulla riforma Fornero?

IL PROCESSO DEL LAVORO DOPO LA L. 92/2012. PRIMI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Milano 23 marzo 2013
Roma 20 aprile 2013

Relatore: Paolo Scognamiglio

Formazione continua avvocati: accreditato 7 ore CNF

Formazione continua commercialisti ed esperti contabili: 7 CFP (sede di Milano)
In promozione a partire da:
€ 190,00 +iva
€ 171,00 +iva
Sconti di gruppo:
  • 3 partecipanti a € 152,00 (+iva) ciascuno

IL PROCESSO DEL LAVORO DOPO LA L. 92/2012. PRIMI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Sedi per questo corso:
Iscriviti al corso di Milano
€ 190,00 +iva
€ 171,00 +iva
In promozione fino a giovedì 21 febbraio 2013
Iscriviti al corso di Roma
€ 190,00 +iva
€ 171,00 +iva
In promozione fino a giovedì 21 marzo 2013
Formazione obbligatoria degli avvocati: ACCREDITATO 7 ORE - 1 credito per ogni ora come da Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007 (art. 3, comma 2)

L’incontro mira ad approfondire con taglio prevalentemente pratico, le questioni più rilevanti in tema di processo del lavoro e della previdenza sociale, materia che da sempre genera un notevole contenzioso anche per la delicatezza degli interessi, non solo patrimoniali, coinvolti.
Il corso in particolare si prefigge di fare il punto sui primi orientamenti giurisprudenziali dopo la legge 92/2012 (cd. Riforma Fornero) che tante questioni sta sollevando.
Si affronteranno ad esempio le tematiche dell’obbligatorietà del rito, del rapporto con gli altri strumenti cautelari previsti dall’ordinamento, delle domande subordinate e della possibilità di separazione, della influenza della nuova disciplina sulla prescrizione etc…..
In materia previdenziale si esamineranno in particolare le tematiche della invalidità civile, con riguardo ai rapporti tra procedimento amministrativo e ricorsi giudiziali, al nuovo procedimento in tema di accertamento tecnico preventivo, le tematiche degli infortuni sul lavoro e del danno differenziale. (Tratto da http://shop.altalex.com/index.php/corsi-in-aula/processo-lavoro-primi-orientamenti.html)

CORSO AVANZATO SUL NUOVO DIRITTO DEL CONDOMINIO

Milano  1 e 2 marzo 2013
Roma  22 e 23 marzo 2013

2 incontri, 14 ore in aula

Formazione continua avvocati: accreditato 14 ore CNF
In promozione a partire da:
€ 380,00 +iva
€ 342,00 +iva
Sconti di gruppo:
  • 2 partecipanti a € 323,00 (+iva) ciascuno
  • 3 partecipanti a € 304,00 (+iva) ciascuno
  • 4 partecipanti a € 285,00 (+iva) ciascuno

CORSO AVANZATO SUL NUOVO DIRITTO DEL CONDOMINIO
Sedi per questo corso:
Iscriviti al corso di Milano
€ 380,00 +iva
Iscriviti al corso di Roma
€ 380,00 +iva
€ 342,00 +iva
In promozione fino a mercoledì 20 febbraio 2013
Formazione obbligatoria degli avvocati: ACCREDITATO 14 ORE - 1 credito per ogni ora come da Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007 (art. 3, comma 2)

E’ statisticamente provato che le controversie condominiali costituiscono oramai una grande “fetta” dell'intero contenzioso: senza arrivare agli eccessi penali che la cronaca purtroppo evidenzia, è intuitivo che la realtà edilizia estremamente articolata, l’eterogeneità dei servizi forniti, la complessità delle incombenze e relative responsabilità, la trascuratezza nella redazione dei regolamenti, la stessa litigiosità dei condomini rendono le suddette cause di difficile soluzione e composizione.

Scopo del corso avanzato è quello di fornire ai partecipanti un quadro dettagliato della disciplina condominiale, alla luce soprattutto delle novità normative e giurisprudenziali, garantendo agli operatori del settore, da un lato, un inquadramento sistematico ed un aggiornamento completo in una materia particolarmente complessa e di recente riordino e, dall’altro, un supporto alla soluzione dei problemi di quotidiana applicazione.

Sul versante normativo, l’approfondimento riguarda soprattutto le problematiche connesse all’entrata in vigore della Riforma del settore, che è intervenuta nel tessuto legislativo originario del codice civile del 1942 cambiandone in modo considerevole i connotati.
Sul versante giurisprudenziale, si passano in rassegna le questioni più attuali e significative oggetto delle ultime pronunce della magistratura di legittimità, specie delle Sezioni Unite, che hanno cercato di comporre contrasti giurisprudenziali o di risolvere questioni di primaria importanza. 

L’offerta formativa si articola due giornate, in cui il diritto condominiale viene trattato a tutto tondo, sviluppando, in particolare, i seguenti argomenti: a) i beni comuni: individuazione ed utilizzazione (individuale e collettiva); b) gli organi istituzionali: assemblea (attribuzioni, funzionamento e delibere) e amministratore (figura, diritti, obblighi e responsabilità); c) la disciplina delle spese (ripartizioni e problematiche connesse); d) gli strumenti operativi: regolamento e tabelle millesimali (tipologie, interpretazione e redazione).
Merita, infine, una particolare attenzione il processo civile che coinvolge il c.d. pianeta condominio ed i soggetti che attorno ad esso ruotano, esaminando le prassi applicative che sono emerse dalla verifica ”sul campo” da parte degli operatori del diritto, chiamati a risolvere questioni talvolta attinenti ad interessi minuti, e talaltra complesse e persino raffinate, e comunque per nulla bagatellari.  

Di ogni tematica si mettono in luce i diversi orientamenti e le ricadute pratiche, mentre ampio spazio è dedicato alla presentazione dei casi concreti nonché al dibattito in aula, in modo da consentire ai partecipanti una corretta applicazione della materia.
Tratto da:  http://shop.altalex.com/corsi-in-aula.html
E’ statisticamente provato che le controversie condominiali costituiscono oramai una grande “fetta” dell'intero contenzioso: senza arrivare agli eccessi penali che la cronaca purtroppo evidenzia, è intuitivo che la realtà edilizia estremamente articolata, l’eterogeneità dei servizi forniti, la complessità delle incombenze e relative responsabilità, la trascuratezza nella redazione dei regolamenti, la stessa litigiosità dei condomini rendono le suddette cause di difficile soluzione e composizione.
Scopo del corso avanzato è quello di fornire ai partecipanti un quadro dettagliato della disciplina condominiale, alla luce soprattutto delle novità normative e giurisprudenziali, garantendo agli operatori del settore, da un lato, un inquadramento sistematico ed un aggiornamento completo in una materia particolarmente complessa e di recente riordino e, dallaltro, un supporto alla soluzione dei problemi di quotidiana applicazione.
Sul versante normativo, lapprofondimento riguarda soprattutto le problematiche connesse allentrata in vigore della Riforma del settore, che è intervenuta nel tessuto legislativo originario del codice civile del 1942 cambiandone in modo considerevole i connotati.
Sul versante giurisprudenziale, si passano in rassegna le questioni più attuali e significative oggetto delle ultime pronunce della magistratura di legittimità, specie delle Sezioni Unite, che hanno cercato di comporre contrasti giurisprudenziali o di risolvere questioni di primaria importanza.
L’offerta formativa si articola due giornate, in cui il diritto condominiale viene trattato a tutto tondo, sviluppando, in particolare, i seguenti argomenti: a) i beni comuni: individuazione ed utilizzazione (individuale e collettiva); b) gli organi istituzionali: assemblea (attribuzioni, funzionamento e delibere) e amministratore (figura, diritti, obblighi e responsabilità); c) la disciplina delle spese (ripartizioni e problematiche connesse); d) gli strumenti operativi: regolamento e tabelle millesimali (tipologie, interpretazione e redazione).
Merita, infine, una particolare attenzione il processo civile che coinvolge il c.d. pianeta condominio ed i soggetti che attorno ad esso ruotano, esaminando le prassi applicative che sono emerse dalla verifica ”sul campo” da parte degli operatori del diritto, chiamati a risolvere questioni talvolta attinenti ad interessi minuti, e talaltra complesse e persino raffinate, e comunque per nulla bagatellari.
Di ogni tematica si mettono in luce i diversi orientamenti e le ricadute pratiche, mentre ampio spazio è dedicato alla presentazione dei casi concreti nonché al dibattito in aula, in modo da consentire ai partecipanti una corretta applicazione della materia.

mercoledì 30 gennaio 2013

Azione di ripetizione dell’indebito su interessi illegittimamente addebitati al correntista: nuova pronuncia della Cassazione

Azione di ripetizione dell’indebito su interessi illegittimamente addebitati al correntista: nuova pronuncia della Cassazione

Avv. Claudia Gargano
 

Cassazione Civile, sez. III, 15 gennaio 2013, n. 798

"La pronuncia in commento chiarisce i presupposti dell’azione di ripetizione dell’indebito nel caso di interessi illegittimamente addebitati al correntista.
Come noto nel caso interessi illegittimamente addebitati, il correntista può esperire un’azione di ripetizione dell’indebito dopo la chiusura del conto corrente, oppure può proporre, anche prima della chiusura del conto, una domanda di accertamento costitutivo volta alla sola determinazione del saldo. La domanda di accertamento del saldo è volta a ottenere l'esatta determinazione delle somme a credito e a debito delle parti, sulla base della documentazione disponibile, dall'inizio dei rapporti di conto corrente al tempo della domanda.
Nel caso in esame, il correntista aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado che aveva ritenuto non sussistenti i requisiti necessari per la proposizione dell’azione di ripetizione dell’indebito. Nella specie, la Corte d’Appello aveva affermato che, pur volendo riconoscere delle condizioni di conto corrente in punto di determinazione degli interessi, mancava la prova degli asseriti pagamenti indebiti. A tale proposito il giudice di secondo di grado aveva ritenuto non rilevante il dato della chiusura trimestrale dei conti correnti  che avrebbero generato interessi anatocistici, ritenendo invece necessario, ai fini della sussistenza delle rimesse effettuate, la prova sia della loro imputazione oltre che degli interessi in concreto applicati. Il correntista aveva quindi proposto ricorso per Cassazione affermando la mancata valutazione da parte del giudice di secondo grado, della documentazione prodotta dalla quale sarebbe invece emerso  l’avvenuto pagamento degli interessi non dovuti.
La Suprema Corte, oltre a dichiarare l’inammissibilità del ricorso le cui motivazioni dovevano esser fatte valere con il rimedio della revocazione poiché trattasi di un diverso apprezzamento delle risultanze documentali, si sofferma sul punto centrale della decisione di secondo grado. Secondo la Corte, infatti, la censura del ricorrente è in errore poiché evidenzia che è ripetibile la somma indebitamente pagata  e non considera la questione relativa al debito sostenuto come illegale.
Nella sentenza la Corte afferma che può definirsi indebito, con conseguente diritto alla ripetizione, solo un pagamento in senso stretto, definito come l’esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto con contestuale spostamento patrimoniale in favore di un altro soggetto.
In questo caso invece, secondo l’interpretazione della Corte non sussisterebbe alcun pagamento venendo quindi a mancare la ragione giustificativa stessa dell’indebito. Nell’argomentare le motivazioni per cui non si ritiene sussistente la fattispecie di pagamento la Corte richiama un precedente orientamento delle Sezioni Unite che distingueva tra atti ripristinatori e atti solutori, configurando solo questi ultimi come pagamenti idonei a giustificare una eventuale ripetizione per indebito. Secondo le Sezioni Unite se il versamento avviene su un conto affidato ed entro il limite del fido accordato, il pagamento ha carattere ripristinatorio e non solutorio.
 In questa prospettiva è infatti stato osservato che nel caso in cui sia pendente un’apertura di credito e il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, è indubbio che non vi sia stato alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato; nel caso invece che, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, questi ultimi potranno essere considerati come pagamenti, tali da giustificare una possibile azione di ripetizione se giudicati indebiti, solo se hanno avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della Banca. La questione è centrale e di fondamentale importanza. Secondo le Sezioni unite uno spostamento patrimoniale in favore della banca si verifica nel caso di versamenti eseguiti su un conto scoperto e cioè su un conto cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento. Non si può definire spostamento patrimoniale e quindi pagamento nel caso in cui i versamenti in conto, con un passivo che non supera il limite dell’affidamento concesso, fungano solo da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.
Tale orientamento si era formato nell’ambito di alcuni pronunciamenti della Corte di Cassazione in materia fallimentare che si erano concentrati sull’individuazione del momento a cui si doveva far riferimento per stabilire la sussistenza di un atto solutorio o ripristinatorio.
Secondo tali orientamenti in tema di revocatoria fallimentare, per stabilire se le rimesse su conto corrente bancario assistito da apertura di credito abbiano natura solutoria, occorre verificare se i versamenti siano confluiti su un conto passivo in corso di ordinario svolgimento del rapporto in funzione ripristinatoria o siano intervenuti in una situazione caratterizzata dalla mancanza o dal superamento della concessione del credito; tale valutazione deve operarsi con riferimento al momento dell’effettuazione dei singoli versamenti e non ex post, in relazione alla mancata riutilizzazione del credito da parte del cliente, salvo che risulti provata dopo l’esecuzione delle rimesse la chiusura anticipata del conto o il fermo nella concessione dei blocchetti degli assegni ovvero condotte negoziali sintomatiche in modo univoco della natura solutoria dei versamenti.  Inoltre la Corte di Cassazione ha affermato che i versamenti in conto corrente bancario hanno natura di pagamenti e sono, quindi, revocabili a norma dell’art. 67, 2º comma, l. fall. soltanto nell’ipotesi di conto ‘scoperto‘ (quando cioè la banca abbia anticipato somme oltre i limiti del fido), mentre nell’ipotesi di conto corrente munito di provvista costituita da un’apertura di credito (c.d. conto ‘passivo‘) non è configurabile, durante lo svolgimento del conto, un credito esigibile della banca verso il correntista e i versamenti, consistendo in semplici operazioni contabili di accreditamento dirette a ripristinare la provvista, non hanno funzione solutoria e non sono, perciò, suscettibili di revocatoria, eccettuati i casi di specifica imputazione a titolo di pagamento e quelli in cui la banca abbia anticipatamente chiuso il conto in pareggio recuperando in proprio favore, con prelievo dalla provvista del correntista, una somma pari al fido utilizzato da quest’ultimo
Tali orientamenti hanno avuto, come si può immaginare, un impatto considerevole in ordine all’ammissibilità di una domanda di restituzione dell’indebito relativo ad interessi anatocistici.
Affinché quindi si possa considerare indebita un’annotazione in conto di una posta interessi deve esistere un pagamento nel senso sopra specificato di spostamento patrimoniale in favore della banca. Tale spostamento patrimoniale non si verifica nel caso in cui  i versamenti avvengano su conto affidato ed entro il limite del fido accordato. Tale tipologia di pagamento ha carattere “ripristinatorio” e non “solutorio”.
E’ importante notare infine che nel caso in cui non possa  parlarsi di “pagamento” - per le ragioni di cui sopra - la prescrizione dell’azione di ripetizione d’indebito, derivante dall’illegittima applicazione di interessi anatocistici capitalizzati con cadenze diverse per il cliente e per la banca, decorre dalla chiusura del rapporto, poiché solo allora il correntista avrà provveduto ad un pagamento del senso specificato. Come detto se pendente l’apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, non si è realizzato alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato; nel caso invece che, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, questi ultimi potranno essere considerati come pagamenti, tali da giustificare una possibile azione di ripetizione se giudicati indebiti, solo se hanno avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della Banca".

giovedì 17 gennaio 2013

CORSO IN DIRITTO CONDOMINIALE - EVOLUZIONE DATE 7-8 Febbraio2013


"Il 7 e 8 Febbraio 2013, dalle ore 13 alle ore 20, presso l'Aula Magna della Chiesa Valdese (Via Pietro Cossa 42), si terrà il corso di aggiornamento in Diritto Condominiale. La finalità dell'evento formativo è quella di fornire utile aggiornamento nella materia trattando sia le evoluzioni normative che giurisprudenziali.
Il corso ha finalità teorico-pratiche. Aggiornamento professionale con la riforma del diritto condominiale
Per ulteriori informazioni potete contattare direttamente l'Avv. Lello Spoletini al numero 333 5683348" tratto da http://www.tuteladeidiritti.com/

giovedì 10 gennaio 2013

La deontologia dell'Avvocato e del Notaio

LA RESPONSABILITA' DEI PROFESSIONISTI DELLE PROFESSIONI GIURIDICHE: L'AVVOCATO ED IL NOTAIO
Bormio, 24 - 26 gennaio 2013
Hotel Palace

PROGRAMMA DEL CORSO

24 gennaio 2013 ore 16 - 20
La responsabilità civile dell'Avvocato e le sue ricadute  sul processo
Relatori
Prof. Avv. Claudio Cecchella, Università di Pisa 
Prof. Avv. Mauro Paladini, Università di Brescia

25 gennaio 2013 ore 16 - 20
La responsabilità civile del Notaio
Introduce il Prof. Avv. Mauro Paladini

Relatori
Dott. Federico Tassinari, Notaio in Bologna
Dott. Massimo Toscani, Notaio in Piacenza

26 gennaio 2013 ore 16 - 20TAVOLA ROTONDA SUL TEMA:
La deontologia dell'Avvocato e del Notaio
Moderatore: Prof. Avv. Claudio CecchellaRelatori
Profili deontologici della professione Forense
Avv. Matteo Gozzi Studio Danovi & Giorgianni di Milano, Università degli studi di  Milano
Profili deontologici della professione Notarile
Dott. Mario Mistretta, Notaio in Brescia
La responsabilità penale
Dott. Guido Piffer, Giudice presso il Tribunale di Milano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è pari a € 820 + iva.

La quota comprende:
- L'accesso alla sala formazione
- L'accesso al pacchetto turistico che prevede:
  • Camera per tre notti, con arrivo il 24 e partenza il 27 gennaio in regime di camera e colazione
  • 3 aperitivi nelle giornate del corso
  • 1 cena in Hotel
  • 1 cena galà
  • 1 cena in baita
  • Incluso nel prezzo indicato: accesso alla piscina, coperta e riscaldata, alla palestra, al Centro Wellness (con sauna, idromassaggio, vitarium, doccia rivitalizzante e bagno turco – a pagamento massaggi, trattamenti estetici e lampade UVA), oltre al servizio di navetta per gli impianti di risalita, alla connessione WI-FI e al pianobar serale.
Sarà infine possibile usufruire di pacchetti aggiuntivi a richiesta a condizioni estremamente vantaggiose.

PRESENTAZIONE
L'evento si snoda nell'arco di tre giorni con incontri pomeridiani; nelle prime due giornate verranno analizzati i profili legati alla responsabilità civile dei professionisti, mentre nella terza giornata, all'interno della tavola rotonda, verranno dibattuti tutti gli aspetti deontologici, sia sotto il profilo penalistico che civililstico.
Questa iniziativa si propone di avviare un percorso di aggiornamento e di confronto all'interno del delicato tema della responsabililtà professionale, alla luce delle ultime novità giurisprudenziali.
Il corso avrà un taglio estremamente pratico e si avvarrà della collaborazione di esperti nel settore con i quali verrà incentivato l'incontro ed il dibattito sulle tematiche rappresentate.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Il corso si svolgerà dal 24 al 26 gennaio 2013 presso l'Hotel Palace di Bormio.
L'iniziativa avrà la durata complessiva di 12 ore.
E' previsto un numero massimo di partecipanti di 30 persone.

PER IL PROGRAMMA COMPLETO VISITA IL SITO www.istitutoproform.org


MODALITA' DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica formazione@istitutoproform.org , specificando i propri dati anagrafici e fornendo un recapito telefonico, oppure utilizzando l'apposito modulo disponibile sul nostro sito; l’iscrizione si perfezionerà al momento del pagamento della quota di partecipazione
CREDITI FORMATIVI
L’iniziativa è in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense.
E' stato richiesto l'accreditamento per i crediti deontologici


PER INFORMAZIONI
pro. form. - istituto di formazione professionale
www.istitutoproform.org
TEL. 388.9289273
EMAIL: formazione@istitutoproform.org

LA RIFORMA DELLA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE

Se vi interessa approfondire il tema della riforma:
 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE:


LA RIFORMA DELLA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE

ANALISI, SVILUPPI E PRIME INTERPRETAZIONI

Roma 25 Gennaio 2013

L'evento si svolgerà in una giornata formativa, di cinque ore (13,00-18.00 ).
La partecipazione al corso attribuisce al partecipante complessivi cinque crediti formativi validi per l'anno 2013.
Le lezioni saranno tenute dall'avvocato FRANCESCO OLIVA
Quota di partecipazione: €. 85,00 iva compresa
L'evento si svolgerà presso la sala conferenze dell'associazione in Piazza Cavour n. 17 scala B piano V - Roma

La partecipazione è limitata ad un massimo di 30 posti.
info: Tel. 06. 39727600 ( 15.00 – 19.00 ) Fax. 06.87459079
mobile: 340.3931090




ACCADEMIA GIURIDICA ROMANA
associazione per la formazione giuridica
00193 ROMA - PIAZZA CAVOUR N. 17
TEL. 06/32110001 06/39727600 FAX 06/87459079
PI 10081751009 CF 97515390587

domenica 6 gennaio 2013

La fase istruttoria e decisoria

Seminario di diritto amministrativo del 14 Gennaio 2013
ore 13:00 15:00
presso Tar del Lazio, Via Flaminia n. 189 Roma
Coordina: Avv. Antonino Galletti
Relatori: Dott.ssa Pisano - Avv.ti Lauteri - Viglione
per iscrisione http://www.ordineavvocati.roma.it/NotizieOrdine/Eventi/Eventi.asp?D=14/01/2013#

CALENDARIO CORSI CERTIFICAZIONE AVVOCATO TELEMATICO

Vi inoltro una mail arrivata dal Consiglio dell'Ordine davvero interessante:
 

"CALENDARIO CORSI CERTIFICAZIONE AVVOCATO TELEMATICO


La normativa recentemente approvata ha previsto l’obbligo di introdurre progressivamente, entro il 30 giugno 2014, il Processo Telematico presso tutti gli uffici giudiziari italiani.
Per questo motivo è stato ampliato il calendario dei “Corsi per la certificazione di Avvocato Telematico”, frutto dell'acccordo tra l'Ordine di Roma e la società Uni.Riz. I corsi già svolti hanno mostrato un altissimo gradimento tra i Colleghi ed esaurito in brevissimo tempo tutti i posti disponibili.

Si ricordano le caratteristiche salienti dell'iniziativa e le prossime date:
Il corso offre una specifica formazione che garantisce il valore giuridico della sottoscrizione degli atti con firma digitale e la loro trasmissione attraverso sistemi di posta elettronica certificata anche attraverso l’analisi dettagliata della recente normativa sull’autenticazione delle copie informatiche degli atti direttamente da parte degli avvocati.
Il corso avrà una durata di 5 ore con l'attribuzione di 5 crediti formativi e si terrà in un’aula appositamente attrezzata.

La convenzione comprende anche 1 ora di corso per il responsabile della segreteria di studio per gli invii telematici ed, inoltre, l'attivazione agevolata del Redattore Atti Telematico scontata del 50%.
I Colleghi che avranno conseguito detta certificazione vedranno pubblicata, a fianco del loro nome, la dicitura “Avvocato Telematico Ordine di Roma” sul Sito del Consiglio dell’Ordine.

Date di svolgimento iscrizioni e pagamento della quota:

Per la partecipazione è obbligatoria l’iscrizione ad uno dei sei programmi di certificazione sottostanti. Il versamento della quota può essere effettuato con bonifico bancario in fase di registrazione o presso la sede Uni.Riz. in via Emilio Faà di Bruno, 13, dove si svolgeranno i suddetti corsi.
15 gennaio 2013 - dalle ore 13,00 alle ore 15,00
17 gennaio 2013 - dalle ore 12,30 alle ore 15,30
Per iscriversi clicca qui
22 gennaio 2013 - dalle ore 13,00 alle ore 15,0029 gennaio 2013 - dalle ore 12,30 alle ore 15,30
Per iscriversi
clicca qui
23 gennaio 2013 - dalle ore 13,00 alle ore 15,00 30 gennaio 2013 - dalle ore 12,30 alle ore 15,30
Per iscriversi
clicca qui
06 febbraio 2013 - dalle ore 13,00 alle ore 15,0013 febbraio 2013 - dalle ore 12,30 alle ore 15,30
Per iscriversi
clicca qui
19 febbraio 2013 - dalle ore 13,00 alle ore 15,0026 febbraio 2013 - dalle ore 12,30 alle ore 15,30
Per iscriversi
clicca qui
20 febbraio 2013 - dalle ore 13,00 alle ore 15,00 27 febbraio 2013 - dalle ore 12,30 alle ore 15,30
Per iscriversi
clicca qui


Per ulteriori informazioni www.uniriz.it
Uni.Riz. s.r.l. Via Emilio Faà di Bruno, 13 00195 ROMA
Tel. 06.372.88.14 (4 linee r.a.)
"




domenica 16 dicembre 2012

"Quel criminale di mio padre" dal carcere illuminato di Eugenio Perucatti all'ergastolo ostativo di Carmelo Musumeci

C'è una storia bellissima che merita di essere raccontata perchè è la storia di un piccolo viaggio, di una visita ad un carcere decadente e della vita di una persona che ancora oggi scontano l'ergastolo ostativo.
Il carcere di Santo Stefano è uno splendido orrore silenzioso.
Una scatola abbandonata piena delle storie e delle vite dei suoi ergastolani.
Narrano che in questo luogo di orrori siano entrati detenuti usciti solamente per raggiungere il vicino cimitero degli ergastolani, nel quale, tra tanti, riposa(erebbe) anche l'anarchico Gaetano Bresci, misteriosamente morto "impiccato" benchè sottoposto ad un regime severissio di guardia costante a vista.
Ma ci sono anche gli altri, i detenuti innominati o sconosciuti, quelli i cui corpi non venivano richiesti dai parenti, che li avevano già sepolti (non a caso Settembrini ne riferiva come "la tomba dei vivi") per non infangare le famiglie di provenienza.
Dall'omicida seriale, al piromane chiamato Nerone fino all'uxoricida passionale.
Un luogo di correzione che vede la luce con l'arrivo di un grande Direttore "Illuminato" Eugenio Perucatti che crede fermamente nel fine rieducativo della pena.
Affida il più piccolo dei suoi figli all'ergastolano Pasquale (che se ne occuperà con affetto e dedizione facendogli preparare ogni giorno un panino con la forma di un animale diverso per colazione) realizza opere di manutenzione e ristrutturazione, porta nell'isola l'elettricità; riprende le carte di diversi processi "sommari" o indiziari per verificare la possibilità di far modificare la pena di detenuti innocenti; riesce a far ottenere a 4 ergastolani la grazia, crea un sistema innovativo, creativo, e soprattutto umano.
Il Direttore adotta provvedimenti severi contro le guardie carcerarie che sono solite ristabilire l'ordine con metodi punitivi, secondo il principio che alla barbarie si risponde con gli strumenti della civiltà.
Questo il suo pensiero:
“... fervido saluto che è anche un fervidissimo augurio per me e per voi tutti; augurio
per la vostra salvezza; salvezza morale, salvezza spirituale innanzitutto [...] Voi sapete
che vi è una parte della società umana, una parte degli uomini liberi – più o meno
onesti – i quali ritengono giusto e vorrebbero la massima afflizione di coloro che hanno
trasceso il male, hanno provocato gravi ed irreparabili danni, si sono resi pericolosi.
Essi non credono neppure che sia trasceso a tanto male
possano ambire a raggiungere la salvezza morale e la
salvezza dello spirito.
Vi è un’altra parte della società, per fortuna la maggiore, la quale pensa
diversamente ed in tal senso ha anche ispirato le nuove leggi ed i nuovi regolamenti
[...] Tra questi uomini vi siamo noi, Funzionari dell’Amministrazione Penitenziaria;
troverete anche me generoso, con piena dedizione, nell’espletamento del
programma di risanamento morale voluto dallo stato e dall’Amministrazione, nonché
di miglioramento delle condizioni materiali di tutti e specialmente del personale [...]
Avrete in ogni caso la mia comprensione, ma mai la mia pietà; avrete la mia
generosità, ma essa non sarà mai debolezza
" (Così E. Perucatti, tratto da www.caritasroma.it).
Fino a quando l'illuminazione del Perucatti inizia ad adombrare personalità ministeriale di alto livello e a richiamare l'indignazione dei benpensanti pronti a tutto pur di accanirsi contro chi ha già perso tutto: i condannati.
E così, approfittando di un articolo "governativo" pubblicato su una testata a tiratura nazionale e della fuga di un detenuto, il Direttore viene trasferito in Puglia in un gerontocomio e la situazione di Santo Stefano torna ad essere forse ancora più triste di quella precedente all'arrivo del Perucatti.
Un libro ricordo del figlio del Direttore, Antonio Perucatti, evoca questa storia unica con mille particolari tragici ma anche ironici "Quel...criminale di mio padre" di Antonio Perucatti.
Le celle, le mura, il cimitero, tutto sembra essere portavoce di un passato immobile e lontano, eppure non è così.
Rimane ancora oggi l'angoscia del fine pena mai, ed un ordinamento che sopporta l'ergastolo ostativo che priva i detenuti di ogni forma di dignità e che li trasforma in "uomini ombra".
In questo buio brilla la storia di uno scrittore, detenuto da molti, troppi anni, che ha conseguito la laurea e pubblicato tre libri deliziosi in cui narra le avventure del suo alter ego libero zanna blu (che vanta la prefazione di Margherita Hack) e  combatte contro quella che lui chiama "la morte viva" e lo stato degli "uomini ombra".
In particolare Carmelo sconta il cd ergastolo ostativo che voglio descrivere con le sue parole:
Pochi sanno che i tipi di ergastolo sono due: quello normale, che manca di umanità, proporzionalità, legalità, eguaglianza ed educatività, ma ti lascia almeno uno spiraglio; poi c’è quello ostativo, che ti condanna a morte facendoti restare vivo, senza nessuna speranza.
Per meglio comprendere la questione bisogna avere presente la legge 356/92 che introduce nel sistema di esecuzione delle pene detentive una sorta di doppio binario, nel senso che, per taluni delitti ritenuti di particolare allarme sociale, il legislatore ha previsto un regime speciale, che si risolve nell’escludere dal trattamento extramurario i condannati, a meno che questi collaborino con la giustizia: per questo motivo molti ergastolani non possono godere di alcun beneficio penitenziario e di fatto sono condannati a morire in carcere.
L’ergastolano del passato, pur sottoposto alla tortura dell’incertezza, ha sempre avuto una speranza di non morire in carcere, ora questa probabilità non esiste neppure più.
Dal 1992 nasce l’ergastolo ostativo, ritorna la pena perpetua, o meglio la pena di morte viva.”
Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia scrive di Carmelo: (…) l’impegno del detenuto verso forme di partecipazione alla vita detentiva che denotano capacità espressive non comuni e la determinazione dallo stesso dimostrata per promuovere una campagna di informazione e di riflessione sul tema dell’ergastolo c.d. ostativo ( tendenzialmente perpetuo, salvo collaborazione con la giustizia), (…)
evidenziandosi a livello culturale, politico e giurisdizionale.
(Ordinanza udienza del 6 ottobre 2011).

Il gruppo trattamentale del carcere di Spoleto ritiene sussistere:
-
Una prevalenza di aspetti positivi. Concretamente coinvolto in tutte le iniziative ricreativo-culturali organizzate. Per il particolare impegno mostrato lungo tutto il percorso di studi, ha ricevuto un encomio in data 19.05.2011 e uno in data 24.05.2010 per l’impegno mostrato nel corso di una rappresentazione teatrale. La partecipazione a vari concorsi letterari in ambito nazionale ha prodotto note di apprezzamento, riconoscimenti e premi da parte di esponenti della comunità esterna. Recentemente il Musumeci ha pubblicato un suo racconto all’interno di una antologia intitolata “Racconti da carcere”, pubblicata dalla Arnoldo Mondadori Editore. Sensibilmente interessato a tematiche di carattere sociale, egli si relaziona da tempo con diverse associazioni, vicine al “sistema Carcere”. Dimostra un grande interesse per i temi di rilevanza sociale e per le problematiche legate all’esperienza detentiva. Il detenuto ha da tempo avviato un percorso di revisione critica non manipolatorio né riduttivo: certamente favorito dallo studio delle materie giuridiche, da una diversa consapevolezza del concetto di legalità, dalla disponibilità ad azioni riparatorie all’interno della Comunità Papa Giovanni XXIII, da un forte investimento positivo verso gli affetti familiari. (…)
Giudizio di affidabilità individuale 

Cosa è l'ergastolo ostativo?
E' una pena senza fine che, in base all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975, nega ogni misura alternativa al carcere e ogni beneficio penitenziario a chi è stato condannato per reati quali, ad esempio, l'associazione a delinquere o per l'esecuzione o la partecipazione a vario titolo a un omicidio.
I condannati all'ergastolo ostativo lo descrivono come una pena - ricatto per chi non vuole barattare la propria libertà con la libertà altrui.

Una pena meno "conosciuta" del 41 bis ma per certi versi più atroce, perchè spegne l'unica speranza che muove la vita di chi è condannato a scontare un lungo periodo di detenzione.

L'ergastolo ostativo è una vergogna del nostro ordinamento e costituisce l'ennesima falla di un sistema che è incapace, come sempre, di essere espressione dei principi di diritto  universalmente riconosciuti.

Se volete "parlare"con Carmelo di seguito il Suo sito, www.carmelomusumeci.com, anche per sentire parlare della sua dolcissima zanna blu che esce dal penitenziario e rappresenta il suo sguardo immaginario nel mondo.