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lunedì 29 ottobre 2012

Ecco un interessante scambio di idee avvenuto oggi a studio su cui intendo estendere la riflessione a Voi tutti: la prova negativa.
Secondo alcuni il nostro Ordinamento non ammette nè postula il principio generale  negativa non sunt probanda.
Eppure la prova negativa deve essede definita o indefinita ma circostanziata per trovare ingresso nel processo.
In particolare per i fatti negativi definiti la prova può essere data "in via presuntiva sulla base della dimostrazione di fatti secondari da cui si possa inferire come probabile la veridicità della proposizione negativa. I secondi, cioè i fatti negativi indefiniti possono più agevolmente essere provati mediante la prova dello specifico fatto positivo contrario, tramite il meccanismo cosiddetto dell'alibi" (Citazione estratta da http://dipartimenti.unicatt.it/scienzegiuridiche_forense_090214_morilini.pdf).
Quindi se mi occorre provare che la mia Assistita non ha mai conosciuto il teste di controparte che riferirebbe di averla sentita lamentarsi, trattandosi di un fatto negativo indefinito (non vi sono circostanze di luogo tempo e spazio) quale sarà la dimostrazione dello specifico fatto positivo contrario?

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