"...Ne consegue che qualora l'attività giudiziale dell'avvocato della parte
vittoriosa - con riferimento come detto ai singoli gradi - sia terminata
prima del 23 luglio 2012 e della caducazione definitiva delle tariffe
forensi, per la liquidazione giudiziale delle spese si dovrà fare
riferimento alle tariffe forensi; qualora, invece, la conclusione
dell'attività difensiva, con il compimento dell'opera professionale,
abbia luogo dopo l'intervenuta abrogazione di dette tariffe - come
accade nella specie in relazione al presente giudizio di cassazione -
l'entrata in vigore dei nuovi parametri ministeriali farà sì che la
liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza avvenga in base a
questi e non più in base alle previgenti tariffe, ancorchè alcune
attività siano state svolte nel vigore di queste" (Cass. civ., Sez. Lav., 5 novembre 2012, n. 18920 - estratto da www.altalex.com)
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