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lunedì 19 novembre 2012

attività giudiziale dell'avvocato terminata prima del 23.07.2012: liquidazione secondo tariffe

"...Ne consegue che qualora l'attività giudiziale dell'avvocato della parte vittoriosa - con riferimento come detto ai singoli gradi - sia terminata prima del 23 luglio 2012 e della caducazione definitiva delle tariffe forensi, per la liquidazione giudiziale delle spese si dovrà fare riferimento alle tariffe forensi; qualora, invece, la conclusione dell'attività difensiva, con il compimento dell'opera professionale, abbia luogo dopo l'intervenuta abrogazione di dette tariffe - come accade nella specie in relazione al presente giudizio di cassazione - l'entrata in vigore dei nuovi parametri ministeriali farà sì che la liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza avvenga in base a questi e non più in base alle previgenti tariffe, ancorchè alcune attività siano state svolte nel vigore di queste" (Cass. civ., Sez. Lav., 5 novembre 2012, n. 18920 - estratto da www.altalex.com)

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