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domenica 4 novembre 2012

Intervista all'Avv. Antonino Galletti, coordinatore della commissione di diritto amministrativo dell’OUA, che ha proposto il ricorso al TAR romano dal quale è sorta la questione di legittimità costituzionale della legge sulla mediazione obbligatoria



Di seguito l'intervista all'Avv. Antonino Galletti, coordinatore della commissione di diritto amministrativo dell’OUA, che ha proposto il ricorso al TAR romano dal quale è sorta la questione di legittimità costituzionale della legge sulla mediazione obbligatoria.
Un giovane e brillante avvocato che ha accettato il mio invito ad offrire la sua personale esperienza per rispondere ad alcune domande sulle specializzazioni forensi e soprattutto sulle conseguenze della vexata quaestio della mediazione (non più) obbligatoria...
 
a) Avv. Galletti, negli ultimi anni ha partecipato e si è fatto promotore di diverse battaglie deputate a tutelare l'avvocatura ed, in particolare, i giovani avvocati.
Nel ricorso avverso il Regolamento del CNF sulle specializzazioni forensi, tra gli altri, contestava il divieto per i giovani avvocati di conseguire, nei primi sei mesi di professione, il titolo di specialista additandolo come “una obsoleta visione gerontocratica della professione”.
Il problema della specializzazione si pone in particolare con e per i giovani professionisti: Lei pensa che si dovrebbe scegliere sin da subito una materia da “coltivare” in modo esclusivo o che la specializzazione sia un passaggio successivo da prefiggersi solo dopo aver raggiunto una competenza generale ?
L’opportunità di dividere la famiglia forense in varie sottocategorie corrispondenti a, più o meno condivisibili ripartizioni per materia, implica la necessità di un serio approfondimento nell’interesse dei cittadini assistiti e dello stesso ceto forense.
Innanzitutto, solo a fronte della preventiva previsione (che appare lontano dall’essere attuale) di un giudice super specializzato potrebbe avere senso la previsione di una super specializzazione del difensore. Che senso ha affidarsi a un difensore “specializzato” se poi la causa è decisa da un giudice “generalista” (per esempio, da un pubblico ministero che per riavvicinarsi a Roma accetta un incarico come giudice del lavoro?).
Quali sono poi le materie di “specializzazione”: tutte quelle d’insegnamento universitario nelle varie facoltà di giurisprudenza ovvero solo le c.d. macro aree (civile, penale, amministrativo, tributario)?
In quale percentuale sul conseguimento del titolo di avvocato specialista contribuiranno la formazione in aula e l’esercizio concreto e documentato della professione mediante la dimostrazione di un certo numero di casi giudiziari già trattati nella materia?
A tutti questi interrogativi deve essere data una risposta seria, perché si tratta di incidere su questioni delicate che determinano l’affidamento del cittadino assistito e sono in grado di alterare anche la c.d. concorrenza tra i professionisti.
Oggi già esistono le specializzazioni universitarie. Siamo sicuri che, creando ulteriori sistemi alternativi, contribuiamo a fare chiarezza o rischiamo di peggiorare il sistema?
Il titolo di avvocato c.d. specialista ipotizzato dal CNF e poi dichiarato addirittura nullo dal TAR capitolino con la sentenza n. 5151 del 2011 a seguito del nostro fortunato ricorso non rispondeva agli interrogativi che ho posto, ma ne poneva altri addirittura inquietanti.
Innanzitutto, con quale autorevolezza il CNF, che si è fatto dichiarare nullo dal TAR il regolamento sulle specializzazioni, avrebbe potuto rilasciare da giugno 2011 il “bollino blu” di specialista (per esempio, in diritto amministrativo!)?
Perché ai giovani avrebbe dovuto, per ben sei anni, essere precluso il conseguimento del titolo?
Perché era stato previsto un trattamento di favore per gli anziani al fine di conseguire il titolo?
Perché in sede di prima applicazione solo cinque associazioni c.d. specialistiche avrebbero potuto organizzare i corsi teorici (s’intende a pagamento!) e addirittura loro membri avrebbero composto le commissioni d’esame?
Oggi la riforma professionale operata col regolamento contenuto nel DPR 137/2012 ha opportunamente recepito le indicazioni fornite dal TAR romano prevedento all’art. 2 co. 2 che “la formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell’attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, e' ammessa solo su previsione espressa di legge”.
In definitiva, è opportuno quantomeno un dibattito democratico e, dunque, parlamentare sull’argomento prima di introdurre disposizioni che rischiano di peggiorare di gran lunga la vita dei professionisti (soprattutto giovani), senza corrispondere a ragioni di utilità concreta neppure per gli assistiti.
b) Per specializzarsi è necessario un master o una scuola di formazione post universitaria oppure è più corretto ricercare uno studio in cui formarsi quotidianamente?
La formazione quotidiana è indispensabile per il professionista.
Oggi, in virtù di previsioni iper liberiste (forse sarebbe più corretto dire mercantilistiche) del mondo professionale è stato previsto che la pratica forense (orrendamente definita come “tirocinio”, evidenziandosi così il reale intento di equipararci ai bottegai) possa svolgersi addirittura prima della laurea, dandosi evidentemente per scontato che la laurea in giurisprudenza è un atto dovuto nei confronti del giovane che sia arrivato a un semestre di distanza dal traguardo. E’ poi stato previsto un tirocinio ridotto a diciotto mesi e che, dopo i primi sei mesi svolti senza laurea, il successivo anno possa essere svolto in modo alternativo presso scuole, università e addirittura in parte come “galoppini” da affiancare (a costo zero per l’Amministrazione) ai giudici.
In definitiva, sarà possibile presentarsi all’esame di abilitazione senza avere messo piede per una sola volta all’interno di uno studio legale.
L’indispensabile affiancamento del giovane laureato al professionista più esperto, che è l’essenza della pratica forense, viene disprezzato e nei fatti incentivato a beneficio delle solite lobby.
c) Dove, a Suo avviso, residua la gerontocrazia nell’organizzazione della nostra professione?
Se si volesse seriamente, per così dire, “aprire il mercato” ai giovani, occorrerebbe introdurre una seria selezione all’ingresso (ovvero il numero chiuso o almeno programmato nelle facoltà di giurisprudenza e l’esame di abilitazione senza codici commentati come per il concorso in magistratura), incentivando sia fiscalmente sia con l’accesso agevolato al credito la formazione di nuovi studi – meglio se in forma associata – tra giovani professionisti.
Gli Ordini e la Cassa forense potrebbero avere un ruolo propulsivo al riguardo.
d) Suggerirebbe ad un giovane professionista di divenire cassazionista mediante il superamento del relativo esame?
Gli esami non devono spaventare i giovani che, avendo da poco terminato il percorso di studi accademici, devono proseguire a studiare e approfondire le questioni d’interesse professionale e, dunque, il traguardo dell’esame da cassazionista non deve spaventarli, ma rappresenta un’opportunità per loro. Anche dinanzi alle magistrature superiori è necessario l’apporto di giovani seri e preparati.
2)
a) E' stato coordinatore della commissione di diritto amministrativo dell’OUA che ha proposto il ricorso al TAR romano dal quale è sorta la questione di legittimità costituzionale della mediazione obbligatoria.
Dopo l'intervento della Corte quale sarà l'effetto sui procedimenti di mediazione pendenti?
Appena sarà depositata la sentenza della Consulta, la mediazione perderà la connotazione dell’obbligatorietà e questo ci avvicinerà alle legislazioni dei Paesi più evoluti.
E’ stato un errore e un controsenso prevedere uno strumento conciliativo e, dunque, basato sulla volontà transattiva delle parti e poi pretendere di imporlo obbligatoriamente prima del processo (per di più accollandone gli oneri alle parti processuali, già gravate dal costante e indiscriminato aumento del contributo unificato).
E’ documentato che lo strumento della mediazione funziona negli ordinamenti dove già il processo è breve e non può essere introdotto – come è stato fatto da noi – per raggiungere il fine della deflazione del contenzioso, perché dove il processo è lungo e non esiste certezza della fase esecutiva ben difficilmente il debitore potrà trovare conveniente proporre un ragionevole accordo al creditore, ma continuerà a bearsi delle lungaggini processuali, corroborato nel suo intento dall’ulteriore periodo di tempo previsto per l’inutile espletamento del giudizio di mediazione.
b) Cosa risponde a quelli che hanno criticato questa vittoria come una vittoria da “corporazione”?
La critica è risibile. Non esistono corporazioni o lobby con 240 mila iscritti (circa 23 mila solo nella Capitale).
Peraltro, all’interno degli organismi di mediazione era importante e predominante la presenza degli avvocati ed erano i difensori ad accompagnare le parti alla mediazione.
L’idea di fare un “processino” prima del processo senza difensori era già fallita nell’applicazione pratica.
Nonostante tutta stampa sfavorevole nell’immaginario collettivo ancora oggi il difensore costituisce un baluardo al quale il cittadino che ritiene di essere stato danneggiato ricorre con fiducia e spesso lo studio del professionista addirittura costituisce il primo presidio di legalità nei territori a potata di mano dell’assistito.
c) Pensa che ci sarà un intervento legislativo correttivo per superare il vizio accertato dalla Consulta?
Speriamo che non s’intervenga di nuovo sull’onda dell’urgenza. Questioni così delicate e che impongono anche la risoluzione di problemi tecnici e di organizzazione generale del sistema devono essere ben ponderate e condivise con gli operatori (avvocatura, magistratura, consumatori).
Le riforme non possono essere introdotte avendo in odio una categoria e con la presunzione, tipica degli ignoranti, di essere depositari di verità assolute.
L’occasione fornita dall’intervento della Consulta può essere propizia invece per fare un primo bilancio sull’utilità concreta dell’istituto dopo averne testato la concreta applicazione e per prevederne l’incentivazione su base volontaria e con la necessaria presenza dei difensori. L’incentivazione al ricorso all’istituto deve essere fornita agendo ancora sulla leva fiscale e prevedendo percorsi semplificati per la fase esecutiva.


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