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mercoledì 30 gennaio 2013

Azione di ripetizione dell’indebito su interessi illegittimamente addebitati al correntista: nuova pronuncia della Cassazione

Azione di ripetizione dell’indebito su interessi illegittimamente addebitati al correntista: nuova pronuncia della Cassazione

Avv. Claudia Gargano
 

Cassazione Civile, sez. III, 15 gennaio 2013, n. 798

"La pronuncia in commento chiarisce i presupposti dell’azione di ripetizione dell’indebito nel caso di interessi illegittimamente addebitati al correntista.
Come noto nel caso interessi illegittimamente addebitati, il correntista può esperire un’azione di ripetizione dell’indebito dopo la chiusura del conto corrente, oppure può proporre, anche prima della chiusura del conto, una domanda di accertamento costitutivo volta alla sola determinazione del saldo. La domanda di accertamento del saldo è volta a ottenere l'esatta determinazione delle somme a credito e a debito delle parti, sulla base della documentazione disponibile, dall'inizio dei rapporti di conto corrente al tempo della domanda.
Nel caso in esame, il correntista aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado che aveva ritenuto non sussistenti i requisiti necessari per la proposizione dell’azione di ripetizione dell’indebito. Nella specie, la Corte d’Appello aveva affermato che, pur volendo riconoscere delle condizioni di conto corrente in punto di determinazione degli interessi, mancava la prova degli asseriti pagamenti indebiti. A tale proposito il giudice di secondo di grado aveva ritenuto non rilevante il dato della chiusura trimestrale dei conti correnti  che avrebbero generato interessi anatocistici, ritenendo invece necessario, ai fini della sussistenza delle rimesse effettuate, la prova sia della loro imputazione oltre che degli interessi in concreto applicati. Il correntista aveva quindi proposto ricorso per Cassazione affermando la mancata valutazione da parte del giudice di secondo grado, della documentazione prodotta dalla quale sarebbe invece emerso  l’avvenuto pagamento degli interessi non dovuti.
La Suprema Corte, oltre a dichiarare l’inammissibilità del ricorso le cui motivazioni dovevano esser fatte valere con il rimedio della revocazione poiché trattasi di un diverso apprezzamento delle risultanze documentali, si sofferma sul punto centrale della decisione di secondo grado. Secondo la Corte, infatti, la censura del ricorrente è in errore poiché evidenzia che è ripetibile la somma indebitamente pagata  e non considera la questione relativa al debito sostenuto come illegale.
Nella sentenza la Corte afferma che può definirsi indebito, con conseguente diritto alla ripetizione, solo un pagamento in senso stretto, definito come l’esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto con contestuale spostamento patrimoniale in favore di un altro soggetto.
In questo caso invece, secondo l’interpretazione della Corte non sussisterebbe alcun pagamento venendo quindi a mancare la ragione giustificativa stessa dell’indebito. Nell’argomentare le motivazioni per cui non si ritiene sussistente la fattispecie di pagamento la Corte richiama un precedente orientamento delle Sezioni Unite che distingueva tra atti ripristinatori e atti solutori, configurando solo questi ultimi come pagamenti idonei a giustificare una eventuale ripetizione per indebito. Secondo le Sezioni Unite se il versamento avviene su un conto affidato ed entro il limite del fido accordato, il pagamento ha carattere ripristinatorio e non solutorio.
 In questa prospettiva è infatti stato osservato che nel caso in cui sia pendente un’apertura di credito e il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, è indubbio che non vi sia stato alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato; nel caso invece che, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, questi ultimi potranno essere considerati come pagamenti, tali da giustificare una possibile azione di ripetizione se giudicati indebiti, solo se hanno avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della Banca. La questione è centrale e di fondamentale importanza. Secondo le Sezioni unite uno spostamento patrimoniale in favore della banca si verifica nel caso di versamenti eseguiti su un conto scoperto e cioè su un conto cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento. Non si può definire spostamento patrimoniale e quindi pagamento nel caso in cui i versamenti in conto, con un passivo che non supera il limite dell’affidamento concesso, fungano solo da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.
Tale orientamento si era formato nell’ambito di alcuni pronunciamenti della Corte di Cassazione in materia fallimentare che si erano concentrati sull’individuazione del momento a cui si doveva far riferimento per stabilire la sussistenza di un atto solutorio o ripristinatorio.
Secondo tali orientamenti in tema di revocatoria fallimentare, per stabilire se le rimesse su conto corrente bancario assistito da apertura di credito abbiano natura solutoria, occorre verificare se i versamenti siano confluiti su un conto passivo in corso di ordinario svolgimento del rapporto in funzione ripristinatoria o siano intervenuti in una situazione caratterizzata dalla mancanza o dal superamento della concessione del credito; tale valutazione deve operarsi con riferimento al momento dell’effettuazione dei singoli versamenti e non ex post, in relazione alla mancata riutilizzazione del credito da parte del cliente, salvo che risulti provata dopo l’esecuzione delle rimesse la chiusura anticipata del conto o il fermo nella concessione dei blocchetti degli assegni ovvero condotte negoziali sintomatiche in modo univoco della natura solutoria dei versamenti.  Inoltre la Corte di Cassazione ha affermato che i versamenti in conto corrente bancario hanno natura di pagamenti e sono, quindi, revocabili a norma dell’art. 67, 2º comma, l. fall. soltanto nell’ipotesi di conto ‘scoperto‘ (quando cioè la banca abbia anticipato somme oltre i limiti del fido), mentre nell’ipotesi di conto corrente munito di provvista costituita da un’apertura di credito (c.d. conto ‘passivo‘) non è configurabile, durante lo svolgimento del conto, un credito esigibile della banca verso il correntista e i versamenti, consistendo in semplici operazioni contabili di accreditamento dirette a ripristinare la provvista, non hanno funzione solutoria e non sono, perciò, suscettibili di revocatoria, eccettuati i casi di specifica imputazione a titolo di pagamento e quelli in cui la banca abbia anticipatamente chiuso il conto in pareggio recuperando in proprio favore, con prelievo dalla provvista del correntista, una somma pari al fido utilizzato da quest’ultimo
Tali orientamenti hanno avuto, come si può immaginare, un impatto considerevole in ordine all’ammissibilità di una domanda di restituzione dell’indebito relativo ad interessi anatocistici.
Affinché quindi si possa considerare indebita un’annotazione in conto di una posta interessi deve esistere un pagamento nel senso sopra specificato di spostamento patrimoniale in favore della banca. Tale spostamento patrimoniale non si verifica nel caso in cui  i versamenti avvengano su conto affidato ed entro il limite del fido accordato. Tale tipologia di pagamento ha carattere “ripristinatorio” e non “solutorio”.
E’ importante notare infine che nel caso in cui non possa  parlarsi di “pagamento” - per le ragioni di cui sopra - la prescrizione dell’azione di ripetizione d’indebito, derivante dall’illegittima applicazione di interessi anatocistici capitalizzati con cadenze diverse per il cliente e per la banca, decorre dalla chiusura del rapporto, poiché solo allora il correntista avrà provveduto ad un pagamento del senso specificato. Come detto se pendente l’apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, non si è realizzato alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato; nel caso invece che, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, questi ultimi potranno essere considerati come pagamenti, tali da giustificare una possibile azione di ripetizione se giudicati indebiti, solo se hanno avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della Banca".

giovedì 17 gennaio 2013

CORSO IN DIRITTO CONDOMINIALE - EVOLUZIONE DATE 7-8 Febbraio2013


"Il 7 e 8 Febbraio 2013, dalle ore 13 alle ore 20, presso l'Aula Magna della Chiesa Valdese (Via Pietro Cossa 42), si terrà il corso di aggiornamento in Diritto Condominiale. La finalità dell'evento formativo è quella di fornire utile aggiornamento nella materia trattando sia le evoluzioni normative che giurisprudenziali.
Il corso ha finalità teorico-pratiche. Aggiornamento professionale con la riforma del diritto condominiale
Per ulteriori informazioni potete contattare direttamente l'Avv. Lello Spoletini al numero 333 5683348" tratto da http://www.tuteladeidiritti.com/

giovedì 10 gennaio 2013

La deontologia dell'Avvocato e del Notaio

LA RESPONSABILITA' DEI PROFESSIONISTI DELLE PROFESSIONI GIURIDICHE: L'AVVOCATO ED IL NOTAIO
Bormio, 24 - 26 gennaio 2013
Hotel Palace

PROGRAMMA DEL CORSO

24 gennaio 2013 ore 16 - 20
La responsabilità civile dell'Avvocato e le sue ricadute  sul processo
Relatori
Prof. Avv. Claudio Cecchella, Università di Pisa 
Prof. Avv. Mauro Paladini, Università di Brescia

25 gennaio 2013 ore 16 - 20
La responsabilità civile del Notaio
Introduce il Prof. Avv. Mauro Paladini

Relatori
Dott. Federico Tassinari, Notaio in Bologna
Dott. Massimo Toscani, Notaio in Piacenza

26 gennaio 2013 ore 16 - 20TAVOLA ROTONDA SUL TEMA:
La deontologia dell'Avvocato e del Notaio
Moderatore: Prof. Avv. Claudio CecchellaRelatori
Profili deontologici della professione Forense
Avv. Matteo Gozzi Studio Danovi & Giorgianni di Milano, Università degli studi di  Milano
Profili deontologici della professione Notarile
Dott. Mario Mistretta, Notaio in Brescia
La responsabilità penale
Dott. Guido Piffer, Giudice presso il Tribunale di Milano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è pari a € 820 + iva.

La quota comprende:
- L'accesso alla sala formazione
- L'accesso al pacchetto turistico che prevede:
  • Camera per tre notti, con arrivo il 24 e partenza il 27 gennaio in regime di camera e colazione
  • 3 aperitivi nelle giornate del corso
  • 1 cena in Hotel
  • 1 cena galà
  • 1 cena in baita
  • Incluso nel prezzo indicato: accesso alla piscina, coperta e riscaldata, alla palestra, al Centro Wellness (con sauna, idromassaggio, vitarium, doccia rivitalizzante e bagno turco – a pagamento massaggi, trattamenti estetici e lampade UVA), oltre al servizio di navetta per gli impianti di risalita, alla connessione WI-FI e al pianobar serale.
Sarà infine possibile usufruire di pacchetti aggiuntivi a richiesta a condizioni estremamente vantaggiose.

PRESENTAZIONE
L'evento si snoda nell'arco di tre giorni con incontri pomeridiani; nelle prime due giornate verranno analizzati i profili legati alla responsabilità civile dei professionisti, mentre nella terza giornata, all'interno della tavola rotonda, verranno dibattuti tutti gli aspetti deontologici, sia sotto il profilo penalistico che civililstico.
Questa iniziativa si propone di avviare un percorso di aggiornamento e di confronto all'interno del delicato tema della responsabililtà professionale, alla luce delle ultime novità giurisprudenziali.
Il corso avrà un taglio estremamente pratico e si avvarrà della collaborazione di esperti nel settore con i quali verrà incentivato l'incontro ed il dibattito sulle tematiche rappresentate.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Il corso si svolgerà dal 24 al 26 gennaio 2013 presso l'Hotel Palace di Bormio.
L'iniziativa avrà la durata complessiva di 12 ore.
E' previsto un numero massimo di partecipanti di 30 persone.

PER IL PROGRAMMA COMPLETO VISITA IL SITO www.istitutoproform.org


MODALITA' DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica formazione@istitutoproform.org , specificando i propri dati anagrafici e fornendo un recapito telefonico, oppure utilizzando l'apposito modulo disponibile sul nostro sito; l’iscrizione si perfezionerà al momento del pagamento della quota di partecipazione
CREDITI FORMATIVI
L’iniziativa è in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense.
E' stato richiesto l'accreditamento per i crediti deontologici


PER INFORMAZIONI
pro. form. - istituto di formazione professionale
www.istitutoproform.org
TEL. 388.9289273
EMAIL: formazione@istitutoproform.org

LA RIFORMA DELLA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE

Se vi interessa approfondire il tema della riforma:
 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE:


LA RIFORMA DELLA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE

ANALISI, SVILUPPI E PRIME INTERPRETAZIONI

Roma 25 Gennaio 2013

L'evento si svolgerà in una giornata formativa, di cinque ore (13,00-18.00 ).
La partecipazione al corso attribuisce al partecipante complessivi cinque crediti formativi validi per l'anno 2013.
Le lezioni saranno tenute dall'avvocato FRANCESCO OLIVA
Quota di partecipazione: €. 85,00 iva compresa
L'evento si svolgerà presso la sala conferenze dell'associazione in Piazza Cavour n. 17 scala B piano V - Roma

La partecipazione è limitata ad un massimo di 30 posti.
info: Tel. 06. 39727600 ( 15.00 – 19.00 ) Fax. 06.87459079
mobile: 340.3931090




ACCADEMIA GIURIDICA ROMANA
associazione per la formazione giuridica
00193 ROMA - PIAZZA CAVOUR N. 17
TEL. 06/32110001 06/39727600 FAX 06/87459079
PI 10081751009 CF 97515390587

domenica 6 gennaio 2013

La fase istruttoria e decisoria

Seminario di diritto amministrativo del 14 Gennaio 2013
ore 13:00 15:00
presso Tar del Lazio, Via Flaminia n. 189 Roma
Coordina: Avv. Antonino Galletti
Relatori: Dott.ssa Pisano - Avv.ti Lauteri - Viglione
per iscrisione http://www.ordineavvocati.roma.it/NotizieOrdine/Eventi/Eventi.asp?D=14/01/2013#

CALENDARIO CORSI CERTIFICAZIONE AVVOCATO TELEMATICO

Vi inoltro una mail arrivata dal Consiglio dell'Ordine davvero interessante:
 

"CALENDARIO CORSI CERTIFICAZIONE AVVOCATO TELEMATICO


La normativa recentemente approvata ha previsto l’obbligo di introdurre progressivamente, entro il 30 giugno 2014, il Processo Telematico presso tutti gli uffici giudiziari italiani.
Per questo motivo è stato ampliato il calendario dei “Corsi per la certificazione di Avvocato Telematico”, frutto dell'acccordo tra l'Ordine di Roma e la società Uni.Riz. I corsi già svolti hanno mostrato un altissimo gradimento tra i Colleghi ed esaurito in brevissimo tempo tutti i posti disponibili.

Si ricordano le caratteristiche salienti dell'iniziativa e le prossime date:
Il corso offre una specifica formazione che garantisce il valore giuridico della sottoscrizione degli atti con firma digitale e la loro trasmissione attraverso sistemi di posta elettronica certificata anche attraverso l’analisi dettagliata della recente normativa sull’autenticazione delle copie informatiche degli atti direttamente da parte degli avvocati.
Il corso avrà una durata di 5 ore con l'attribuzione di 5 crediti formativi e si terrà in un’aula appositamente attrezzata.

La convenzione comprende anche 1 ora di corso per il responsabile della segreteria di studio per gli invii telematici ed, inoltre, l'attivazione agevolata del Redattore Atti Telematico scontata del 50%.
I Colleghi che avranno conseguito detta certificazione vedranno pubblicata, a fianco del loro nome, la dicitura “Avvocato Telematico Ordine di Roma” sul Sito del Consiglio dell’Ordine.

Date di svolgimento iscrizioni e pagamento della quota:

Per la partecipazione è obbligatoria l’iscrizione ad uno dei sei programmi di certificazione sottostanti. Il versamento della quota può essere effettuato con bonifico bancario in fase di registrazione o presso la sede Uni.Riz. in via Emilio Faà di Bruno, 13, dove si svolgeranno i suddetti corsi.
15 gennaio 2013 - dalle ore 13,00 alle ore 15,00
17 gennaio 2013 - dalle ore 12,30 alle ore 15,30
Per iscriversi clicca qui
22 gennaio 2013 - dalle ore 13,00 alle ore 15,0029 gennaio 2013 - dalle ore 12,30 alle ore 15,30
Per iscriversi
clicca qui
23 gennaio 2013 - dalle ore 13,00 alle ore 15,00 30 gennaio 2013 - dalle ore 12,30 alle ore 15,30
Per iscriversi
clicca qui
06 febbraio 2013 - dalle ore 13,00 alle ore 15,0013 febbraio 2013 - dalle ore 12,30 alle ore 15,30
Per iscriversi
clicca qui
19 febbraio 2013 - dalle ore 13,00 alle ore 15,0026 febbraio 2013 - dalle ore 12,30 alle ore 15,30
Per iscriversi
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20 febbraio 2013 - dalle ore 13,00 alle ore 15,00 27 febbraio 2013 - dalle ore 12,30 alle ore 15,30
Per iscriversi
clicca qui


Per ulteriori informazioni www.uniriz.it
Uni.Riz. s.r.l. Via Emilio Faà di Bruno, 13 00195 ROMA
Tel. 06.372.88.14 (4 linee r.a.)
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