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domenica 17 marzo 2013

TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI E DI GESTIONE DELL'ISTRUTTORIA. IL PROCESSO DI RESPONSABILITÀ CIVILE NEL NUOVO RITO

Segnalo questo seminario perchè sentire il Consigliere Rossetti è un'occasione unica:

Roma 22 aprile 2013
 
Milano 17 giugno 2013
Relatore: Cons. Marco Rossetti
Formazione continua avvocati: accreditato 7 ore CNF

Scadenza promozione sabato 23 marzo 2013

Info tratte da http://shop.altalex.com/index.php/redazione-atti1301.html

"LE EX TARIFFE FORENSI E I NUOVI PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DOPO LA NUOVA LEGGE PROFESSIONALE"

Roma 13 aprile 2013
Milano 8 giugno 2013

Formazione continua avvocati: accreditato 4 ore CNF
Per maggiori info: http://shop.altalex.com/index.php/ex-tariffe-forensi-nuovi-parametri.html

"La tutela dell'anziano nel diritto penale di famiglia"

Lunedì 18 marzo 2013, dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Aula Unità d'Italia Corte di Appello civile, Via A. Varisco 3/5 Roma
Per prenotazioni http://www.ordineavvocatiroma.it/NotizieOrdine/Eventi/SchedaEvento.asp?ID=1192

sabato 16 marzo 2013

Convegno Italia San Marino - Giurisdizioni a confronto

ITALIA ‐ SAN MARINO
GIURISDIZIONI A CONFRONTO
Opportunità per gli Avvocati
Venerdì 22 marzo 2013
dalle ore 12.00 alle ore 15.00
Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – Roma

Introduce e modera
Avv. Isabella Maria Stoppani
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Delegata ai Rapporti Internazionali
Indirizzo di saluto
Ambasciatore Daniela Rotondaro
Ambasciatore della Repubblica di San Marino in Roma
Dott. Marco Arzilli
Segretario di Stato all’Industria della Repubblica di San Marino
Relatori
Avv. Maria Selva
Presidente dell’Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino
Deontologia e Formazione Forense in San Marino e in Italia
Avv. Antonella Bonelli
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino
Ordinamento Forense Sammarinese e rapporti con quello Italiano
Avv. Alfredo Nicolini
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino
La fisionomia dell’Avvocato‐Notaio in San Marino
Avv. Alessandro Colavolpe
Componente Comitato Scientifico Settore Rapporti Internazionali
Presidente del Comitato Italiano U.I.A.
Trust “interni” e la legge sul trust della Repubblica di San Marino
Avv. Francesco Mazza
Avvocato e Notaio in San Marino
Avv. Alberto Selva
Avvocato e Notaio in San Marino
Le moderne normative Sammarinesi: trust e brevetti
Le domande di iscrizione, nel limite di 300, si inoltrano mediante prenotazione on‐line sul sito www.ordineavvocatiroma.it. Nella home page clicca sulla destra formazione professionale, accedi alla tua area riservata, inserendo il tuo user id e la tua password. Clicca su prenotazione eventi, scegli dalla lista eventi quello di tuo interesse, selezionandolo poi con prenota evento. Riceverai risposta immediata via mail e/o conferma alla prenotazione stampabile su ”Stampa prenotazione”. Gli avvocati iscritti ad altri Fori dovranno stampare l’e‐mail di avvenuta prenotazione contenente un codice a barre e presentarlo all’ingresso nel luogo dell’evento, per essere registrati e, successivamente, possono stampare l’attestato dalla propria area personale.
VERRANNO RICONOSCIUTI N. 3 CREDITI FORMATIVI CUI 2 “DEONTOLOGICI”.
La rilevazione automatica delle presenze sarà effettuata esclusivamente tramite il tesserino professionale aggiornato provvisto di codice a barre, non oltre mezz’ora dopo il previsto inizio e non prima degli ultimi dieci minuti rispetto al previsto orario di fine dell’evento.
Info: centrostudi@ordineavvocati.roma.it Palazzo di Giustizia Piazza Cavour – 00193 Roma tel. 06.684741
Il Consigliere Segretario Il Presidente
Pietro Di Tosto Mauro Vaglio

Convegno gratuito Martedî 19 Marzo 2013 dalle ore 13.00 alle ore 17.00

Convegno Gratuito - Equiparazione tra figli legittimi e naturali
 (linee guide operative Tribunale di Roma - come orientarsi con la nuova normativa - la deontologia dell‘avvocato nei conflitti familiari - risposte ai quesiti dei colleghi) Martedî 19 Marzo 2013 dalle ore 13.00 alle ore 17.00 (4 crediti formativi di cui 2 deontologici) - Aula Magna della Chiesa Valdese di Roma (Via Pietro Cossa 40) - durante il convegno verrá consegnato ai partecipanti il testo commentato della legge 219/2012 - per prenotazioni inviare una email all'indirizzo diritto_famiglia@email.it (diritto _ famiglia @ email.it)

mercoledì 6 marzo 2013

No alla giusta causa di licenziamento se lo scontro verbale con il diretto superiore è determinato da una seppur censurabile reazione del lavoratore, in risposta all'atteggiamento ostile tenuto dall'azienda

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 24 ottobre 2012 – 15 gennaio 2013, n. 807

(Presidente De Renzis – Relatore Venuti)
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 20 febbraio 2009, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla società N. L. S.p.A. al dipendente K.A., con qualifica di quadro; ha condannato la società a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a corrispondergli le retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, con gli accessori di legge; ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dal lavoratore.

Ha osservato la Corte territoriale che dalle risultanze acquisite, ed in particolare dalla prova testimoniale, non erano emersi elementi tali da giustificare il licenziamento, dovendo viceversa ritenersi che la direzione aziendale, superato il periodo di prova, avendo maturato il convincimento della inadeguatezza del dipendente ai compiti assegnatigli, era da tempo alla ricerca di un pretesto per liberarsi di un lavoratore indesiderato. Il dipendente era stato privato di alcune mansioni; era oggetto di frequenti rilievi da parte dei superiori; gli era stato reiteratamente e pubblicamente richiesto di dimostrare di aver conseguito la laurea in ingegneria, circostanza questa risultante dalla documentazione prodotta dal dipendente all'atto dell'assunzione.

Nella situazione sopra descritta, lo scontro verbale del 15 novembre 2004, avvenuto tra il lavoratore e il suo diretto superiore, appariva come una comprensibile, seppure censurabile, reazione del primo all'attività di provocazione posta in essere dalla direzione aziendale in suo danno ed in particolare dal predetto superiore.

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, la Corte d'appello rilevava che le prove acquisite non avevano dimostrato la gravità del demansionamento né tanto meno le vessazioni che il lavoratore aveva posto a fondamento di detta domanda.

Per la riforma di tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società, sulla base di un solo motivo.

Resiste il lavoratore, proponendo ricorso incidentale in relazione alle domande risarcitorie non accolte. La società ha depositato controricorso al ricorso incidentale.
Motivi della decisione
1. I ricorsi, principale ed incidentale, in quanto proposti avverso la stessa sentenza devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).

2. Con l'unico motivo del ricorso la società ricorrente denunzia omessa e/o insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.).

Deduce che la Corte territoriale:

- non ha indicato le ragioni che l'hanno indotta a ritenere che i comportamenti posti in essere dalla società erano preordinati all'allontanamento del lavoratore dall'azienda;

- non ha valutato adeguatamente l'episodio verificatosi nell'aprile del 2004 e il grave errore di valutazione commesso in quella circostanza dal dipendente: questi, intervenuto per fronteggiare una fuoriuscita di fumo da un impianto, aveva azionato per errore una valvola che riguardava un diverso impianto, provocando un tardivo blocco dello stesso ed il verificarsi di un getto di vapore che aveva procurato ustioni al viso ad un suo superiore;

- non ha considerato il rifiuto reiterato ed immotivato da parte del dipendente di esibire, a seguito di tale incidente, il titolo accademico conseguito;

- ha valutato parzialmente il contenuto delle registrazioni effettuate dal dipendente nel corso dei colloqui avuti con il superiore suddetto, traendone conseguenze non rispondenti alla reale entità dei fatti;

- ha erroneamente ritenuto che le frasi ingiuriose pronunciate dal ricorrente nei confronti del suo diretto superiore nel corso della discussione avvenuta nel novembre 2004 non fossero tali da giustificare la sanzione espulsiva, mentre in realtà si era trattato di un comportamento idoneo a ledere il rapporto fiduciario, dovendo peraltro escludersi che l'azienda avesse tenuto nei confronti del lavoratore una attività di provocazione.

3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2103 c.c. (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.), si censura la sentenza impugnata per avere rigettato la domanda relativa al danno professionale conseguente al demansionamento, nonché quelle relative al danno biologico, esistenziale e alla dignità morale.

Rileva il ricorrente incidentale che dalla prova testimoniale espletata in primo grado è emerso il demansionamento operato dall'azienda nei suoi confronti nonché un disegno consapevolmente persecutorio, che gli hanno procurato uno stato depressivo reattivo, oltre che una lesione della sua dignità.

A fronte di tali elementi, la Corte di merito ha erroneamente rigettato le domande e, pur dando atto che l'azienda aveva posto in essere nei suoi confronti continue pressioni e aperte provocazioni per indurlo alle dimissioni, ha ritenuto che in tali fatti non fossero configurabili vessazioni.

Ciò, ad avviso del ricorrente incidentale, configura una motivazione contraddittoria e comunque insufficiente, nonché una falsa applicazione degli artt. 2087 e 2103 c.c. "per non avere ravvisato demansionamento e violazione dell'obbligo di sicurezza in condotte che viceversa rientrano nel paradigma normativo in questione".

In relazione alla asserita violazione dei predetti articoli, formula il relativo quesito di diritto.

4. Il ricorso principale non è fondato.

È principio consolidato di questa Corte che in tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, dovendosi ritenere determinante, a tal fine, l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza (cfr., fra le altre, Cass. 22 giugno 2009 n. 14586; Cass. 26 luglio 2010 n. 17514; Cass. 13 febbraio 2012 n. 2013).

La gravità dell'inadempimento deve essere valutata nel rispetto della regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 c.c., sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, tale cioè da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro per essersi irrimediabilmente incrinato il rapporto di fiducia, da valutarsi in concreto in considerazione della realtà aziendale e delle mansioni svolte (Cass. 10 dicembre 2007 n. 25743).

Inoltre va assegnato rilievo all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo (Cass. 13 febbraio 2012 n. 2013).

Il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria (Cass. 25 maggio 2012 n. 8293; Cass. 7 aprile 2011 n. 7948; Cass. 15 novembre 2006 n. 24349)

È stato infine precisato da questa Corte che il controllo sulla congruità e sufficienza della motivazione, consentito dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non deve risolversi in nuovo giudizio di merito attraverso una autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa, risultando ciò estraneo alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità (cfr. Cass. 26 luglio 2010 n. 17514; Cass. 23 febbraio 2009 n. 4369; Cass. 10 dicembre 2007 n. 25743; Cass. 7 giugno 2005 n. 11789).

Nella fattispecie in esame la Corte di merito, con motivazione congrua e priva di vizi logici, dopo aver ricostruito i fatti in base alle risultanze della prova testimoniale, li ha valutati nella loro completezza, sul piano oggettivo e soggettivo alla stregua degli elementi concreti emersi, escludendo che fossero tali da giustificare la sanzione espulsiva.

In particolare ha posto in evidenza che il lavoratore non solo veniva frequentemente fatto oggetto di rilievi in ragione della asserita sua inadeguatezza allo svolgimento dei compiti assegnatigli, alcuni dei quali gli furono sottratti, ma ha rimarcato che pubblicamente e reiteratamente gli venne richiesto di dimostrare il titolo di studio (laurea in ingegneria conseguita all'estero) - evidentemente allo scopo di screditarlo nell'ambiente lavorativo -, ancorché tale titolo fosse stato allegato nel curriculum presentato all'atto dell'assunzione.

Da tutto ciò la Corte territoriale ha argomentato che lo scontro verbale con il diretto superiore, avvenuto nel novembre 2004, fu determinato da una comprensibile, seppure censurabile, reazione del lavoratore, determinata dall'atteggiamento ostile tenuto dall'azienda nei suoi confronti, onde non poteva ritenersi giustificata la sanzione espulsiva comminatagli.

La società ricorrente ha evidenziato una supposta imperizia e/o negligenza del lavoratore in occasione di un episodio avvenuto nell'aprile del 2004, in cui il medesimo, intervenuto per fronteggiare una fuoriuscita di fumo da un impianto, ha azionato per errore una valvola che riguardava un diverso impianto, provocando un tardivo blocco dello stesso ed il verificarsi di un getto di vapore che aveva procurato ustioni al viso ad un suo superiore. Ha poi richiamato delle registrazioni effettuate dal dipendente nel corso di colloqui avuti con lo stesso superiore.

Tali fatti - per quanto è dato rilevare dagli scritti difensivi delle parti -non risultano oggetto di contestazione disciplinare e quindi non rilevano ai fini del presente giudizio.

5. Anche il ricorso incidentale è infondato.

La Corte territoriale, pur motivando succintamente in ordine al rigetto delle domande relative al demansionamento e ai danni, ha tuttavia dato conto delle ragioni del suo convincimento, richiamando le prove acquisite ed in particolare le deposizioni dei testi escussi.

Ha rilevato al riguardo che, seppure dalle dichiarazioni di tali testi era emerso uno stato di tensione e di disagio per il dipendente nell'ambiente lavorativo, tuttavia, anche per il circoscritto periodo oggetto di prova e la scarsa rilevanza dei fatti emersi, non poteva configurarsi il dedotto demansionamento né tanto meno erano ravvisabili "vessazioni".

La motivazione appare coerente e non contraddittoria con quanto in precedenza sostenuto dalla stessa Corte, e cioè che l'azienda aveva posto in essere nei confronti del lavoratore provocazioni e pressioni al fine di indurlo alle dimissioni.

Un conto, infatti, è essere provocato o subire sollecitazioni al fine anzidetto, altro conto è ricevere vessazioni, e cioè angherie, soprusi e sopraffazioni, elementi questi che possono integrare la fattispecie del mobbing nel concorso degli altri elementi richiesti.

Quanto poi alla dedotta violazione dell'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.), non è dato cogliere il senso della censura dal momento che il ricorrente incidentale non ha fornito ulteriori precisazioni o chiarimenti in merito.

Il ricorso incidentale deve pertanto essere respinto.

6. Vanno compensate tra le parti le spese presente giudizio, avuto riguardo al rigetto di entrambi i ricorsi.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese tra le parti.

Con nota di Rocchina Staiano su http://www.altalex.com/index.php?idnot=61560

martedì 5 marzo 2013

Ciclo di seminari sulle successioni

"I Consiglieri Avvocato Roberto Nicodemi e Avvocato Mauro Mazzoni Coordinatori del Progetto Locazioni, Condominio, Proprietà e Successione in collaborazione con i Componenti del Progetto PRESENTANO il seminario 2013 sulle successioni che si terrà dal 11 marzo al 4 luglio 2013. Gli eventi vedranno la partecipazione di Avvocati e Magistrati Programma Lunedì 11 marzo 2013 (Aula Avvocati) LA SUCCESSIONE EREDITARIA: ASPETTI NORMATIVI E PROCESSUALI TESTAMENTO FORMA E VALIDITA' ‐ ART. 590 C.C. NOMINA EREDE ‐ ISTITUTIO EX RE CERTA E LEGATO NULLITA' ED ANNULLABILITA' DEL TESTAMENTO E/O DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE Giovedì 28 marzo 2013 SUCCESSIONI LEGITTIME E NECESSARIE SUCCESSIONE LEGITTIME E TESTAMENTARIE DIRITTO DI ABITAZIONE SULLA CASA CONIUGALE ASSEGNAZIONE CASA FAMIGLIARE AL GENITORE NATURALE AFFIDATARIO DI FIGLI NATURALI E SUCCESSIONE Giovedì 9 maggio 2013 RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI E SUCCESSIONE EREDITARIA Giovedì 6 giugno 2013 FIGLI NATURALI E SUCCESSIONE EREDITARIA DIRITTI A FAVORE DEI FIGLI MINORI CONVIVENTI IN CONCORSO CON ALTRI LEGITTIMARI TESTAMENTO SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA E TRUST Giovedì 4 luglio 2013 TESTAMENTO EUROPEO COMPATIBILITA' E FORMA CON IL DIRITTO ITALIANO VALIDITA' E RICONOSCIMENTO DEL TESTAMENTO OLOGRAFO ‐ TESTAMENTO REDATTO ALL'ESTERO SECONDO LA FORMA DEL PAESE OSPITANTE PROBLEMATICHE GIURIDICHE E GRAFOLOGICHE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO Comitato scientifico Avv. Giancarlo Capozzi, Avv. Adriana Coltrioli, Avv.Francesco Gaddi, Avv. Maria Grazia Nicodemi, Avv. Antonio Pace Avv. Valentina Sessa. Le domande di iscrizione, nel limite di 300 (PER OGNI SINGOLO CONVEGNO), si inoltrano per ciascuna lezione mediante prenotazione on‐line sul sito www.ordineavvocatiroma.it. Nella home page clicca sulla destra formazione professionale, accedi alla tua area riservata, inserendo il tuo user id e la tua password. Clicca su prenotazione eventi, seleziona dalla lista eventi quello di tuo interesse, selezionandolo poi con prenota evento. Riceverai risposta immediata via mail e/o conferma alla prenotazione stampabile su ”Stampa prenotazione”. Gli avvocati iscritti ad altri Fori dovranno stampare l’e‐mail di avvenuta prenotazione contenente un codice a barre e presentarlo all’ingresso nel luogo dell’evento, per essere registrati, e successivamente possono stampare l’attestato dalla propria area personale. 
VERRANNO RICONOSCIUTI N. 2 CREDITI FORMATIVI La rilevazione automatica delle presenze sarà effettuata esclusivamente tramite il tesserino professionale aggiornato provvisto di codice a barre, non oltre mezz’ora dopo il previsto inizio e non prima degli ultimi dieci minuti rispetto al previsto orario di fine dell’evento. Info: centrostudi@ordineavvocati.roma.it Palazzo di Giustizia Piazza Cavour – 00193 Roma tel. 06.684741 Il Consigliere Segretario Il Presidente Pietro Di Tosto Mauro Vaglio"

sabato 2 marzo 2013

"...E il nemico ci sta innanzi più potente che mai..."

Un pensiero descritto tramite una poesia,per voi per noi per tutti:

A chi esita
Dici:
per noi va male. Il buio
cresce. Le forze scemano.
Dopo che si è lavorato tanti anni
noi siamo ora in una condizione
più difficile di quando
si era appena cominciato.

E il nemico ci sta innanzi
più potente che mai.
Sembra gli siano cresciute le forze. Ha preso
una apparenza invincibile.
E noi abbiamo commesso degli errori,
non si può più mentire.
Siamo sempre di meno. Le nostre
parole d'ordine sono confuse. Una parte
delle nostre parole
le ha travolte il nemico fino a renderle
irriconoscibili.

Che cosa è errato ora, falso, di quel che abbiamo detto?
Qualcosa o tutto ? Su chi
contiamo ancora? Siamo dei sopravvissuti, respinti
via dalla corrente? Resteremo indietro, senza
comprendere più nessuno e da nessuno compresi?

O contare sulla buona sorte?

Questo tu chiedi. Non aspettarti
nessuna risposta
oltre la tua.
 Bertolt Brecht

venerdì 1 marzo 2013

" Per vederti tornare..." poche parole un grande significato

Pubblico un post della Collega Valentina Vavassori che mi ha fatto molto riflettere e che ritrae il mio stato d'animo
"In queste ore complicate di preoccupazione per il futuro del nostro Paese, sono orgogliosa, gioisco e mi commuovo per il risultato grande di Laura Maiorino. Che non è una candidata vittoriosa in queste elezioni in cui c’è poco da festeggiare ma una giovane amica, compagna di fatiche nell’attività amministrativa ad Arcene, che vince la durissima selezione statunitense e viene assunta, a New York, i...n uno dei centri di ricerca di biotecnologie tra i migliori al mondo.
Cara Laura, oggi, in cui le nostre speranze vacillano, mi rammarico ancora di più per questo nostro Paese malconcio, che non sa offrire nulla di meglio a persone -e menti- meravigliose come la tua.
Ti voglio dire, però, che qui non molliamo: cercheremo di capire quello che è accaduto, che accade e continueremo a fare il possibile perchè le istanze riformiste per un Paese che torni a crescere in maniera equa trovino la via per essere comprese e accolte dalla maggioranza dei cittadini.
Perchè un giorno, quel centro di eccellenza, con le sue grandi opportunità di progresso e sviluppo, possano trovarsi anche in Italia. Per vederti tornare..."