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martedì 26 novembre 2013

Sezioni unite civili - sentenza n. 26278 del 25 novembre 2013

Sezioni Unite: la cancelleria della Suprema corte deve comunicare gli adempimenti per evitare l’inammissibilità. Con la sentenza n. 26278 del 25 novembre 2013 le Sezioni unite civili hanno risolto una questione, ritenuta “di massima di particolare importanza”, formulata con ordinanza interlocutoria n. 6771/2012 dalla Seconda Sezione e inerente la necessità o meno di comunicare alla parte assente, sia pure ritualmente avvisata, l’ordinanza adottata direttamente all’udienza pubblica ed in camera di consiglio, nel giudizio di cassazione. La questione di massima devoluta alle Sezioni Unite è la seguente: “se delle ordinanza adottate in udienza nel giudizio di cassazione in assenza dei difensori delle parti, ai quali l’avviso di udienza sia stato ritualmente notificato, e segnatamente dell’ordinanza con la quale venga disposta la integrazione del contradditorio, debba o no essere dato avviso dalla cancelleria della Corte ai difensori delle parti non presenti”. La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui «l'ordinanza con la quale la Corte di cassazione disponga, in udienza pubblica o in sede di adunanza camerale, la rinnovazione della notificazione del ricorso o l'integrazione del contraddittorio, quando sia emessa in assenza delle parti costituite, rappresentate dai rispettivi difensori, deve essere comunicata a cura della cancelleria». Questo perché nel giudizio di cassazione la partecipazione del difensore delle parti all'udienza di discussione, della cui fissazione gli stessi siano stati ritualmente e tempestivamente avvisati, non comporta l'insorgenza di un onere in capo al difensore di essere presente alla detta udienza, rientrando la partecipazione effettiva del difensore nell'ambito della esplicazione delle attività connesse all'esercizio del diritto di difesa; ne consegue che, trattandosi di esercizio di facoltà, non può essere ipotizzato alcun effetto negativo per la parte che non se ne avvalga, e segnatamente quello di considerare comunque presente il difensore all'udienza della quale ha avuto l'avviso di fissazione, con la conseguenza della perdita del diritto alla comunicazione dei provvedimenti eventualmente adottati dal Collegio direttamente in udienza. Né dal mancato esercizio della facoltà di partecipare all'udienza di discussione può ritenersi discenda un onere di diligenza, a carico del difensore, di attivarsi presso la cancelleria della Corte al fine di acquisire informazioni in ordine all'esito della udienza stessa.

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